LA PRESCRIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI
Prescription for block's credits
- 30 Lug 2017
La Corte di Cassazione (sezione II, Sentenza 25 febbraio 2014, n.4489) ha affermato che le spese condominiali, rientrando nella categoria di ciò che deve essere pagato periodicamente ogni anno, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 C.C.), si prescrivono ogni cinque anni.
Nella Sentenza, viene precisato anche qual’è il momento di decorrenza dei cinque anni, ossia quello in cui la spesa viene ripartita tra i condomini con atto che la rende liquida, ovvero “con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino”.
Non valgono, dunque, ad interruzione della prescrizione invece le ripetute successive menzioni del debito originario nei successivi consuntivi.
Pertanto, per evitare che il credito del condominio si prescriva, è necessario procedere ad una costituzione in mora per iscritto, ai sensi del comma 3 dell’art. 2943 C.C., secondo il quale la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, ai sensi dell’art. 1219, la costituzione in mora avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Per interrompere la prescrizione delle spese condominiali è perciò necessario e sufficiente inviare al debitore una raccomandata, con avviso di ricevimento per poterne provare la ricezione.
Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl