LE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CON H ANTINCENDIO COMPRESA TRA 12 M (<=) E 24 M (<)

LE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CON H ANTINCENDIO COMPRESA TRA 12 M (<=) E 24 M (<)

FIRE SAFETY MEASURES FOR RESIDENTIAL BUILDINGS WITH A FIRE-FIGHTING HEIGHT BETWEEN 12 M (<=) AND 24 M (<)

INTRODUZIONE

Anche gli edifici di civile abitazione o, più correttamente, gli edifici ad uso civile (in pratica con presenza di unità residenziali) sono soggetti alla normativa antincendio. Più precisamente, non tutti gli edifici ne sono soggetti ma la norma si occupa di quelli che presentano, rispetto ad un parametro di riferimento di “pericolosità” definito altezza antincendio, maggiori rischi per l’incolumità delle persone.

In particolare con altezza antincendio (Ha) si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Nello specifico, quindi, gli edifici che si assumono essere maggiormente pericolosi e quindi da essere normati sono quelli con Ha superiore ai 12 m ed addirittura, se superiore a 24 m, sono soggetti anche ad ottenimento di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in quanto attività soggetta (N.77) ai sensi del D.P.R. N. 151/2011.

La Norma in questione è rappresentata dal D.M. N. 246 del 16/05/1987 (G.U. N. 148 del 27/06/1987) coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” e dal D.M. 25/1/2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. A compendio, si somma la solita miriade di Circolari esplicative, Note e Chiarimenti, anche precedenti, che si è aggiunta nel tempo ed in particolare:

  • 02/06/1982 – Lettera Circolare 02/06/82, n° 25 – Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi – Chiarimenti e criteri applicativi. (Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b))
  • 28/03/1987 – Lettera Circolare 28/03/87, n° 6140/4122 – Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m. (Su quale sia l’altezza da considerare, in gronda o ai fini antincendi, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi)
  • 22/12/1987 – Lettera Circolare 22/12/87, n° 24648/4122 – Art. 4 D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione” – Chiarimenti. (Spiega quale sono gli impianti di produzione di calore da considerare per l’applicazione delle disposizioni contenute nella tabella “C” dell’art. 4 del decreto)
  • 26/07/1988 – Lettera Circolare 26/07/88, n° 14795/4101 – Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) la possibilità di comunicazione fra locali di ubicazione forni di panificazione e locale vendita; 2) la possibilità di installazione di impianti termici di tipo a modulo senza osservare la prescritta distanza di 0,6 m tra un lato dell’involucro ed il muro; 3) sulla definizione di condutture principali delle tubazioni del gas di cui al DM 16/05/1987, n. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, e sulla possibilità di attraversamenti delle stesse all’interno degli edifici)
  • 20/02/1997 – Nota Prot. n. P330/4122 – Applicazione delle norme transitorie previste dal D.M. 16.05.1987 n. 246.
  • 23/04/1998 – CHIARIMENTO n° P401/4101 sott. 106/33 – Quesiti vari di prevenzione incendi. (Inerenti a: punto 4) att. 94 e 95, ascensori in edifici civili: a) quale misure di prevenzione incendi considerare, per ascensori esistenti, alla luce di quanto riportato nel DPR 1497 del 29/05/63, del DM 246/87 e del DM 08/03/85; b) se possano essere accettati ascensori con cabina e/o porte di accesso in legno)
  • 07/12/1998 – Nota Prot. n° P1560/4122 sott. 54 – Sicurezza negli edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative. Sistema di apertura dei portoni.
  • 27/04/2000 – Nota Prot. n° P263/4122 – Passaggio dal N.O.P. al C.P.I.
  • 26/07/2000 – Nota Prot. n° P891/4101 sott. 106/33 – … D.P.R. n. 246/1993 … – Richiesta di chiarimenti. – Quesito n. 12 – (punto 2.2.1 – D.M. 16 maggio 87, n. 246) – accostamento dell’autoscala VV.F. in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro
  • 10/08/2000 – Nota Prot. n° P900/4122 sott 67 – DM 16/5/87 n. 246 edifici di civile abitazione “a torre”
  • 22/02/2001 – Nota Prot. n° P179/4135 Sott. 5 – Assoggettabilità al punto 95 del DM 16/2/82 degli ascensori con corsa inferiore a 20 m in palazzine uffici di complessi industriali.
  • 17/08/2001 – CHIARIMENTO 17/08/01, n° P924/4122 sott. 67 – Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell’edificio di civile abitazione sito in Cremona, Via XXXXX – Condominio XXXXX – Quesito. – (Sui criteri di assoggettabilità degli edifici e degli ascensori a loro servizio)
  • 26/02/2002 – Nota Prot. n° P174/4122 Sott. 67 – Edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri a destinazione mista lavorativa/civile abitazione.
  • 18/04/2002 – CHIARIMENTO n° P331/4122 sott. 67 – D.M. 16 maggio 1987, n 246. – Quesito. (Sulla obbligatorietà o meno di installazione dell’impianto idrico antincendio negli edifici di tipo “b”)
  • 28/08/2002 – CHIARIMENTO n° P1052/4135 sott. 5 – Provvedimento edilizio ai sensi dell’art. 1 della L. 10/1977 – Condominio di Via XXXXX – Milano – Installazione ascensore. – Quesito.
  • 24/12/2002 – CHIARIMENTO n° P1424/4122 sott. 67 – Larghezza delle scale di edifici esistenti. (Sulla possibilità di restringimento delle scale per inserire un ascensore)
  • 17/02/2003 – CHIARIMENTO n° P118/4135 sott. 5 – Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.
  • 24/03/2004 – CHIARIMENTO n° P558/4122 sott. 67 – Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983
  • 24/08/2004 – Lettera Circolare n° P1362/4122 sott. 67 – D.M. 16 maggio 1987 n. 246 -”Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.
  • 26/09/2005 – CHIARIMENTO n° P1014/4122 sott. 67 – D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.
  • 05/11/2007 – CHIARIMENTO n° P868/4108 sott. 22/20 – Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas metano in apposito locale e autorimesse. Accesso dall’interno. Quesito (Il secondo quesito è inerente l’accesso a locali caldaia di potenza termica > 35 kW installati in edifici civili di altezza antincendio > 54 m.)
  • 12/12/2008 – CHIARIMENTO n° P1566/4122 sott. 67 – Rete idrica antincendio in edificio di civile abitazione – D.M. 06/05/1987 n. 246 – Quesito.
  • 09/02/2010 – CHIARIMENTO Prot. n° 1691 – Fabbricati di civile abitazione – Riscontro.
  • 31/03/2010 – Lettera Circolare 31/03/10, n° DCPS/A5/5643 – Guida Tecnica su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. (Sostituita dalla LC 15/04/2013, n° 5043)
  • 02/09/2010 – CHIARIMENTO Prot. n° 12581 – Edifici di civile abitazione. D.M. 16 maggio 2010 e s.m.i. – Larghezza porte di comunicazione tra “filtri a prova di fumo” e vani scale.
  • 09/04/2013 – Lettera Circolare 09/04/2013 n° 4756 – D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66, 72, 73.
  • 15/04/2013 – Lettera Circolare 15/04/13, n° 5043 – GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. – AGGIORNAMENTO
  • 14/05/2014 – CHIARIMENTO Prot. n° 6532 – Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo “b”. (Relativa all’obbligo di permanenza, possibilità di sostituzione con naspi e caratteristiche, degli impianti idrici antincendio esistenti negli edifici di tipo “b”.)
  • 27/06/2014 – 02/09/2010 – CHIARIMENTO Prot. n° 8379 e CHIARIMENTO Prot. n° 12581 – Edifici di civile abitazione – Porte di piano. (Relativo alla larghezza che devono avere le porte di comunicazione tra “filtri a prova di fumo” e vani scale)

La Norma in questione riguarda gli edifici costruiti successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. del 27/06/1987 ma anche quelli che nel seguito hanno avuto ristrutturazioni importanti e pure, per alcuni aspetti, quelli esistenti. Essa, come detto, riguarda tutti gli edifici civili con Ha >= 12 m, nonché costituisce anche la regola tecnica per l’ottenimento del CPI per gli edifici con Ha > 24 m. Infatti all’art. 1.1 del DM si indica che:

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione (ossia Ha >= 12 m) o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai (*) o il rifacimento strutturale delle scale (**) o l’aumento di altezza (***). Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8 (prescrizioni che dovevano essere attuate entro 5 anni dal 27/06/1987 e che comunque vanno applicate anche se tale termine è ormai scaduto).

Per completezza si osserva che:
(*) Detta percentuale è da riferirsi al numero di solai appartenenti al fabbricato per il quale si applica in modo indipendente la norma (un fabbricato composto da più scale comunicanti attraverso l’atrio di ingresso è  da considerarsi unico ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi)

(**)  Il consolidamento strutturale della scala non equivale al rifacimento della scala ai fini della definizione degli interventi comportanti modifiche sostanziali
(***)  Gli interventi di recupero dei sottotetti di un edificio non determinano variazioni dell’assoggettabilità al DM 16/2/1982 ma possono determinare la diversa applicazione del DM n. 246 del 16/5/1987

GLI EDIFICI CON 12 m <= Ha < 24 m

Nello specifico dell’oggetto del presente articolo si comprendono tutti quei fabbricati ad uso civile che hanno Ha >=12 m (in pratica, salvo esatta misurazione, già a partire da edifici di circa 5 piani fuori terra) ma che restano al di sotto del limite di assoggettibilità al CPI ossia con Ha < 24 m (in pratica, salvo esatta misurazione, a partire da circa 9 piani fuori terra) e comprendono, in genere, quelli storici nonché rappresentano, nel panorama edilizio italiano, quelli più comuni. Questa tipologia di immobili viene anche indicata, con riferimento all’art. 2.0 del DM come di “TIPO a”

In particolare il discrimine è dunque la data del 27/06/1987 e possiamo distinguere tra i due casi di:

1 – EDIFICI DI TIPO a (12 m <= Ha < 24 m) COSTRUITI PRIMA DEL 27/06/1987 E CHE NON SONO STATI SOGGETTI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHE HANNO COMPORTATO IL RIFACIMENTO DI OLTRE IL 50% DEI SOLAI O IL RIFACIMENTO STRUTTURALE DELLE SCALE O L’AUMENTO DI ALTEZZA

Per questi edifici, ai fini della norma antincendio, è necessario solo il rispetto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25/1/2019 (ossia entro il 06/05/2020) delle disposizioni aggiuntive introdotte e relative al punto 9-bis. Gestione della Sicurezza della sicurezza antincendio per il livello di prestazione (L.P.) 0 ossia, relativamente al Responsabile dell’attività (Amministratore del Condominio) ed agli occupanti:

  Compiti e funzioni
Responsabile dell’attività (Amministratore del Condominio)
  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliate)
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
Occupanti In condizioni ordinarie:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

In condizioni d’emergenza:

  • attuano quanto previsto nel foglio informativo
Misure da attuare in caso d’incendio
(Nota 0)
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005
Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Per completezza, per quanto riguarda il rispetto della normativa per gli impianti presenti (impianti elettrici, di terra, di protezione da fulmini, impianti complementari per le parti comuni, impianto ascensore), tale indicazione, per questa tipologia di edifici esistenti, non è direttamente richiesta dalla normativa antincendio ma è correlata all’obbligarietà delle restanti norme di settore, vedasi ad es.:

  • D.lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2008). Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 ed abrogato il D.P.R.547/1955.
  • D.M. 22/01/2008, n°37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, ha abrogato la nota Legge 46/1990.
  • D.P.R. 22/10/2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. Es. Il DPR 462/01 è molto rigido sulle norme degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro. La norma è valida (e obbligatoria) anche nei condomini quando è presente almeno un lavoratore: in questo caso l’amministratore di condominio ha il ruolo di “datore di lavoro” e deve rispettare i vincoli del DPR 462/01. Secondo la norma, l’amministratore deve far verificare l’impianto condominiale ogni 5 anni oppure ogni 2 se ci sono locali adibiti a studio medico, cantieri o luoghi con un pericolo di incendio più alto.
  • Legge 11 dicembre 2012, n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”
  • D.P.R. 30/04/1999, n. 162 che, dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. 23/2017, è oggi rubricato “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”.

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, centrali termiche, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

2 – EDIFICI DI TIPO a (12 m <= Ha < 24 m) COSTRUITI DOPO IL 27/06/1987 OPPURE CHE SONO STATI SOGGETTI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHE HANNO COMPORTATO IL RIFACIMENTO DI OLTRE IL 50% DEI SOLAI O IL RIFACIMENTO STRUTTURALE DELLE SCALE O L’AUMENTO DI ALTEZZA

Per tale edifici è obbligatorio il rispetto integrale della Norma ovvero, ove non fosse possibile, si dovrà procedere alla richiesta di deroga al Comando VVF di competenza.

Nello specifico:

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.0 Classificazione

Dovranno essere realizzati compartimenti antincendio con la seguente superficie massima e con le relative superfici massime servite da ogni scala e le connesse resistenze REI

TABELLA A
Massima
superficie
del compartimento
(mq)
Massima superficie (mq) di competenza di ogni scala per piano Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore Caratteristiche “REI” dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
8000 500 Nessuna prescrizione 60 (**)
500 Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. 60
550 Almeno a prova di fumo interno 60
600 A prova di fumo 60

(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti

2.1 Comportamento al fuoco.
2.1.0 Resistenza al fuoco delle strutture
Le strutture devono possedere una resistenza al fuoco compatibile con il carico d’incendio presente nel fabbricato. Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative (es. locale centrale termica centralizzata). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati in base  DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” e dal DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei VV.F.”.

2.1.1 Reazione al fuoco dei materiali
Si veda il successivo punto 2.7.

2.2.0 Accesso all’area.
Gli accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

  • larghezza: 3,50 m;
  • altezza libera: 4,00 m;
  • raggio di volta: 13,00 m;
  • pendenza: non superiore al 10%;
  • resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4,00 m).

2.2.1 Accostamento autoscale.
Per gli edifici di tipo ”a“ deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema seguente, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, ossia almeno una finestra e/o un balcone di ogni piano dell’edificio sia raggiungibile con l’autoscala (in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l’accostamento dell’autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala).


Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo ”a“ devono essere dotati almeno di scale protette (vedi Tabella A).

2.3 Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

2.4 Scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo ”a“ la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 m.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di areazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi Tabella A)

2.5. Ascensori
Il vano di corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.

2.5.0 Vano corsa
Il vano corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

  1. accessi alle porte di piano;
  2. aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
  3. portelli d’ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
  4. aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell’area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 mq. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all’impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani corsa distinti.
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell’ascensore può essere comune.

2.5.1 Locale macchine
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell’edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.
L’accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l’accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 mq., realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all’aperto ad un’altezza almeno pari a quella dell’apertura di aerazione del vano corsa.

2.6 Comunicazioni
Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni(20) tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.

TABELLA B
tipo di comunicazione
Diretta

Relativamente alla larghezza delle porte di adduzione alle scale in edifici di civile abitazione, tenuto conto che il DM 16/5/1987 n. 246 non fornisce indicazioni sulla larghezza dei corridoi e porte che adducono al vano scala e tenuto conto del principio generale di progettazione della larghezza di uscite di piano e scala utilizzato in altre regole tecniche, si ritiene che la larghezza delle porte di adduzione al vano scala possa essere commisurata all’affollamento del piano, senza necessariamente possedere una dimensione almeno pari a quella prescritta per la scala.

2.7 Scale, androni e passaggi comuni – reazione al fuoco dei materiali.
Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.
Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo ”a“, anche per i rivestimenti delle scale e gradini.
Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all’interno della stessa unità immobiliare.
Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre a appartamenti di civile abitazione anche locali adibiti a uffici, studi professionali e altre attività lavorative, le vie d’uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, d’ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al p.to 3.10 dell’all. III al DM 10/3/1998.

3. AREE A RISCHIO SPECIFICO.
Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, centrali termiche, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE.
Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

N.B.
Le disposizioni contenute nella tabella C sono riferite agli impianti di produzione calore aventi potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h. Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083
In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all’aria ≥ 0,8 che siano ubicati in locali fuori terra.

5. IMPIANTI ELETTRICI.
Devono essere realizzati in conformità della legge 1 marzo 1968, n. 186 (ossia devo rispettare la regola d’arte e la normativa vigente al tempo della costruzione con relativi adeguamenti se necessari). Negli edifici di tipo “a”, ai fini della norma antincendio, non è obbligatorio un sistema di illuminazione di sicurezza.

Anche in questo caso, per quanto riguarda il rispetto della normativa per gli impianti presenti (impianti elettrici, di terra, di protezione da fulmini, impianti complementari per le parti comuni, impianto ascensore), tale indicazione è correlata anche all’obbligarietà delle restanti norme di settore.

6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista. Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.
Si definiscono “condutture principali” le tubazioni al servizio comune delle utenze dell’edificio alimentato dall’impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti. È consentita l’installazione delle condutture principali all’interno dell’edificio in apposito alloggiamento il quale:

  1. sia a esclusivo servizio dell’impianto gas;
  2. abbia le pareti impermeabili ai gas;
  3. sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità; l’apertura di aerazione a quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità > 0,8, deve essere ubicata a una quota superiore al piano di campagna a una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o a quota inferiore;
  4. sia dotato, a ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.

L’alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l’utenza dei vari piani del fabbricato

7. IMPIANTI ANTINCENDI.
Negli edifici di tipo ”a“, ai fini della norma antincendio, non sono obbligatori impianti antincendio.

9. DEROGHE.
Come indicato all’inizio, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

9-bis. – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.
Anche per questi edifici dovrà essere garantito il rispetto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25/1/2019 (ossia entro il 06/05/2020) delle disposizioni aggiuntive introdotte e relative al punto 9-bis. Gestione della Sicurezza della sicurezza antincendio per il livello di prestazione (L.P.) 0 ossia, relativamente al Responsabile dell’attività (Amministratore del Condominio) ed agli occupanti, come descritto in precedenza al punto 1 – EDIFICI DI TIPO a (12 m <= Ha < 24 m) COSTRUITI PRIMA DEL 27/06/1987 E CHE NON SONO STATI SOGGETTI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

Con riferimento al D.M. 25 gennaio 2019 si ha inoltre:

Art. 2 – Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
Per edifici di tipo “a”, non essendo soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non è richiesto il rispetto della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 e smi.

Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

INTRODUCTION
Civil dwelling buildings or, more correctly, buildings for civil use (in practice with residential units) are also subject to fire regulations. More precisely, not all buildings are subject to it, but the standard deals with those that present, compared to a reference parameter of “dangerousness” defined as fire height, greater risks for the safety of people.
In particular, fire-fighting height (Ha) means the maximum height measured from the lower level of the highest opening on the top floor, excluding those of the technical compartments, to the level of the lowest external floor.
Specifically, therefore, the buildings that are assumed to be more dangerous and therefore to be standardised are those with Ha greater than 12 m and even, if greater than 24 m, are subject to obtaining a Fire Prevention Certificate (CPI) as an activity subject (No. 77) pursuant to Presidential Decree No. 151/2011.
The Standard in question is represented by Ministerial Decree no. 246 of 16/05/1987 (Official Gazette no. 148 of 27/06/1987) coordinated with the amendments and additions introduced by Ministerial Decree no. 15/9/2005 “Technical fire prevention regulation for the compartments of lifting systems located in activities subject to fire prevention controls” and Ministerial Decree no. 25/1/2019 “Amendments and additions to the annex to Decree no. 246 of 16 May 1987 concerning fire safety regulations for civil residential buildings”. The usual myriad of Explanatory Circulars, Notes and Clarifications, even previous ones, have been added over time.
The Standard in question concerns buildings constructed after the date of publication in the Official Gazette of 27/06/1987 but also those that have undergone major renovations and also, in some respects, existing ones. As said, it concerns all civil buildings with Ha >= 12 m, and also constitutes the technical regulation for obtaining the CPI for buildings with Ha > 24 m. In fact, art. 1.1 of the DM states that:

These rules apply to the buildings referred to in point 1.0 of new construction (i.e. Ha >= 12 m) or to existing buildings in the case of renovation involving substantial modifications whose designs are submitted to the competent bodies for the approvals provided for by the current provisions after the entry into force of this decree. Substantial modifications are works involving the renovation of more than 50% of the floors (*) or the structural renovation of the stairs (**) or the increase in height (***). For existing buildings, the provisions contained in point 8 below apply (requirements which had to be implemented within 5 years from 27/06/1987 and which must in any case be applied even if this deadline has now expired).

For the sake of completeness, it should be noted that
(*) This percentage refers to the number of floors belonging to the building for which the standard applies independently (a building composed of several staircases communicating through the entrance hall is to be considered unique for the purposes of being subject to fire prevention controls).
(**) The structural consolidation of the scale is not the same as rebuilding the scale for the purposes of defining interventions involving substantial changes.
(***) The renovation of the attics of a building does not lead to a change in the applicability of Ministerial Decree No 16/2/1982 but may lead to a different application of Ministerial Decree No 246 of 16/5/1987.

BUILDINGS WITH 12 m <= Ha < 24 m

Specifically, the object of this article includes all those buildings for civil use that have an Ha >=12 m (in practice, except for exact measurements, already starting from buildings of about 5 floors above ground) but that remain below the limit of subjection to the CPI, i.e. with Ha < 24 m (in practice, except for exact measurements, starting from about 9 floors above ground) and include, in general, historical buildings and represent, in the Italian building scene, the most common ones. This type of property is also indicated, with reference to art. 2.0 of the DM as “TYPE a”.

In particular the discrimination is therefore the date of 27/06/1987 and we can distinguish between the two cases of:
1 – BUILDINGS OF TYPE a (12 m <= Ha < 24 m) BUILTED BEFORE 27/06/1987 AND THAT HAVE NOT BEEN SUCCESSIVELY SUBJECT TO THAT DATE TO RESTRUCTURING WORKS WHICH HAVE IMPORTED THE REFACTION OF MORE THAN 50% OF THE SUNWAYS OR THE STRUCTURAL REFACTION OF THE STAIRWAYS OR THE HEIGHT INCREASE

For these buildings, for the purposes of the fire regulations, it is only necessary to comply, within one year of the date of entry into force of Ministerial Decree 25/1/2019 (i.e. by 06/05/2020), with the additional provisions introduced and relating to point 9-bis. Fire Safety Safety Management for the level of performance (L.P.) 0 i.e., with regard to the Activity Manager (Condominium Administrator) and occupants

2 – BUILDINGS OF TYPE a (12 m <= Ha < 24 m) CONSTRUCTIONS AFTER 27/06/1987 OR THAT HAVE BEEN SUCCESSIVELY SUBJECT TO THAT DATE TO RESTRUCTURING WORK WHICH HAVE IMPORTED THE REFACTION OF MORE than 50% OF THE SUNWAYS OR THE STRUCTURAL REFACTION OF THE STAIRS OR THE HEIGHT INCREASE

For such buildings, full compliance with the standard is required.