ACCESSIBILITA’ ED INCLUSIVITA’ PER TUTTI

ACCESSIBILITA’ ED INCLUSIVITA’ PER TUTTI

ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS FOR ALL

ACCESSIBILITA’ ED INCLUSIVITA’ PER TUTTI

L’accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche inizia soltanto con la L. 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

La L. 13/89 concede ai cittadini contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, è però molto più preciso nell’identificazione di termini e concetti.

Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Visitabilità: Si intende la possibilità , anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.

Adattabilità: È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si considera adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile.

Questi concetti si inseriscono in quello più ampio del l’analisi degli interventi che devono essere considerate per la progettazione universale, con l’obiettivo di riuscire a creare un ambiente rispettoso e giusto non solo per coloro le cui capacità sono temporaneamente o permanentemente compromesse ma per tutti.

Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati, ad esempio:

  • le dimensioni minime delle porte
  • le caratteristiche delle scale
  • la pendenza delle rampe pedonali
  • gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote
  • le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità
  • le caratteristiche di un servizio igienico accessibile.

I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6).
Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici la normativa principale è costituita da:

  • Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali  del 28/03/2008
    Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.
  • Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (Legge Finanziaria 1986)
    Imponeva agli Enti Locali territoriali, allo Stato, agli Uffici periferici dello Stato, agli Enti Pubblici, di dotarsi di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di destinare a tal fine una quota annuale del bilancio d’esercizio;
  • D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.
    Disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, con particolare riferimento all’accessibilità diretta ai servizi. Regolamenta anche le soluzioni che la pubblica amministrazione deve adottare per garantire comunque l’accesso ai servizi erogati alla popolazione;
  • Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro sull’handicap).
    Alcuni commi della legge si occupano nello specifico delle barriere architettoniche, introducendo tutele in diversi campi (sanità , assistenza, scuola, formazione, lavoro, trasporti, giustizia, ecc.). In ogni caso se ne evince che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.

Ing. Giovanni Pierini – ZED PROGETTI srl

Accessibility in Italy is based on the Constitution, but the regulations governing accessibility and the removal of architectural barriers only begin with Law 13/89, which establishes the terms and methods in which accessibility to various environments must be guaranteed, with particular attention to public places.

Law 13/89 grants citizens contributions for the removal of architectural barriers on already existing private buildings where they reside with permanent disabilities or functional limitations (motor and blind people). Ministerial Decree 236/89, implementing the Law in question, is, however, much more precise in identifying terms and concepts.

Accessibility: possibility for people with reduced or impeded motor or sensory capacity to reach the building and its individual units, to enter it easily and to use spaces and equipment in conditions of adequate safety and autonomy.

Visibility: This means the possibility, even for people with reduced or impeded motor or sensory capacity, to access the relationship spaces and at least one toilet in each building unit. The relationship spaces are defined as the living or dining spaces of the private accommodation and the corresponding spaces of the place of work, service and meeting. In other words, the person can have limited access to the structure, but in any case it allows him/her any kind of fundamental relationship.

Adaptability: It is the possibility of modifying the built space over time, intervening without excessive costs, to make the building or part of it completely and easily usable even by people with reduced or impeded motor or sensory capacity. A building is considered adaptable when, with the execution of deferred works, which do not modify either the supporting structure or the network of common systems, it can be made accessible.

These concepts are part of the broader analysis of interventions that must be considered for universal design, with the aim of creating a respectful and fair environment not only for those whose capacities are temporarily or permanently compromised but for everyone.

Ministerial Decree 236/89 also establishes, for buildings and private spaces, the technical and dimensional parameters related to the achievement of the three quality levels mentioned above, for example:

the minimum dimensions of the doors
the characteristics of the stairs
the slope of the pedestrian ramps
the necessary space for the rotation of a wheelchair
the dimensions of the lifts and the cases of their necessity
the characteristics of an accessible toilet.
The requirements are established in a differentiated way according to the type of buildings and spaces. Every new construction must in fact comply with these standards, and the old buildings must be suitably adapted to the regulations in case of renovation (Ministerial Decree 236/89, art. 6).
As far as buildings and public spaces are concerned, the main regulations consist of:
Decree of the Ministry of Cultural Heritage and Activities of 28/03/2008
Guidelines for overcoming architectural barriers in places of cultural interest.
Law no. 41 of 28 February 1986 (Finance Law 1986)
It required the Local Authorities, the State, the peripheral offices of the State, the Public Authorities, to have a plan for the removal of architectural barriers and to allocate an annual portion of the financial statements for this purpose;
D.P.R. n. 503 of 24 July 1996.
It regulates the elimination of architectural barriers in public buildings, with particular reference to direct access to services. It also regulates the solutions that the public administration must adopt to guarantee access to the services provided to the population;
Law no. 104 of 5 February 1992 (framework law on disability).
Some paragraphs of the law deal specifically with architectural barriers, introducing safeguards in various fields (health, assistance, school, training, work, transport, justice, etc.). In any case, it is clear that people with disabilities can under no circumstances be excluded from the enjoyment of services, benefits and opportunities normally enjoyed by every citizen.