Rispetta l’obbligo delle misure di sicurezza antincendio per il tuo condominio
Fire safety measures for your block
- Dal: 27/07/2023 al: 31/12/2023

Con il Decreto del Ministero dell’Interno 25/01/2019, viene apportata la modifica all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n. 246 che contiene le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 m. In particolare viene introdotto il paragrafo 9-bis che detta, commisurandone l’entità all’altezza dell’edificio, un insieme di misure di tipo organizzativo (adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure) e gestionale (adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza) finalizzate al raggiungimento del pertinente livello di prestazione prescritto, che consente l’esercizio dell’edificio in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
L’adozione delle misure grava sul Responsabile dell’attività, da identificarsi, ove presente nell’Amministratore del Condominio.
In particolare, le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici esistenti bisognava adeguarsi entro:
- 1 anno (6 maggio 2020 – data scaduta) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
Ed entro:
- 2 anni (6 maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 m)
Ad esempio, per edifici con altezza antincendio tra 12 e 24 m, risulta (Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0) è richiesto:
Compiti | |
Responsabile dell’attività (Amministratore del Condominio) |
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Occupanti | In condizioni ordinarie:
In condizioni d’emergenza:
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Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0) |
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
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Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. |
Con il mancato adeguamento, il tuo Condominio rischia di incorre in denunce o in contenziosi con l’assicurazione dello stabile.
ZED PROGETTI, come struttura di Professionisti Antincendio certificati (C.P.I. – D.P.R. 151/2011, D.M. 05/08/2011), si occupa da sempre di prevenzione incendio e pratiche VVF ed offre ai Condominii:
- Visita di controllo base con redazione completa di tutta la documentazione necessaria al rispetto del DM 25/01/2019, compresa cartellonistica.
ZED PROGETTI opera in tutta Italia.
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With the Decree of 25 January 2019, an amendment was made to the annex to the Decree of 16 May 1987, no. 246, which contains the fire safety standards for residential buildings with a height of more than 12 m fire. In particular, paragraph 9-bis is introduced, which states, commensurate with the size of the building, a set of organizational measures (adoption of an organizational structure that provides tasks, actions and procedures) and management (adoption of fire prevention measures and emergency planning) aimed at achieving the relevant level of performance prescribed, which allows the operation of the building in safe conditions, both in the ordinary and emergency phases.
The adoption of the measures is the responsibility of the person in charge of the activity, to be identified (where present) in the Administrator of the condominium.
ZED PROGETTI has always been involved in fire prevention and VVF practices as certified fire-fighting professionals (C.P.I. – D.P.R. 151/2011, D.M. 05/08/2011) and offers condominiums:Basic check-up with drafting of all the documentation necessary to comply with the DM 25/01/2019, information signs included.
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