Rispetta l’obbligo delle misure di sicurezza antincendio per il tuo condominio

Rispetta l’obbligo delle misure di sicurezza antincendio per il tuo condominio

Fire safety measures for your block

  • Dal: 27/07/2023 al: 31/12/2023
Rispetta l’obbligo delle misure di sicurezza antincendio per il tuo condominio

Con il Decreto del Ministero dell’Interno 25/01/2019, viene apportata la modifica all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n. 246 che contiene le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 m. In particolare viene introdotto il paragrafo 9-bis che detta, commisurandone l’entità all’altezza dell’edificio, un insieme di misure di tipo organizzativo (adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure) e gestionale (adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza) finalizzate al raggiungimento del pertinente livello di prestazione prescritto, che consente l’esercizio dell’edificio in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
L’adozione delle misure grava sul Responsabile dell’attività, da identificarsi, ove presente nell’Amministratore del Condominio.

In particolare, le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici esistenti bisognava  adeguarsi entro:

  • 1 anno (6 maggio 2020 – data scaduta) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza

Ed entro:

  • 2 anni (6 maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 m)

Ad esempio, per edifici con altezza antincendio tra 12 e 24 m, risulta (Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0) è richiesto:

  Compiti
Responsabile dell’attività (Amministratore del Condominio)
  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
Occupanti In condizioni ordinarie:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

In condizioni d’emergenza:

  • attuano quanto previsto nel foglio informativo
Misure da attuare in caso d’incendio
(Nota 0)
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005
Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Con il mancato adeguamento, il tuo Condominio rischia di incorre in denunce o in contenziosi con l’assicurazione dello stabile.

ZED PROGETTI, come struttura di Professionisti Antincendio certificati (C.P.I. – D.P.R. 151/2011, D.M. 05/08/2011), si occupa da sempre di prevenzione incendio e pratiche VVF ed offre ai Condominii:

  • Visita di controllo base con redazione completa di tutta la documentazione necessaria al rispetto del DM 25/01/2019, compresa cartellonistica.

ZED PROGETTI opera in tutta Italia.

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With the Decree of 25 January 2019, an amendment was made to the annex to the Decree of 16 May 1987, no. 246, which contains the fire safety standards for residential buildings with a height of more than 12 m fire. In particular, paragraph 9-bis is introduced, which states, commensurate with the size of the building, a set of organizational measures (adoption of an organizational structure that provides tasks, actions and procedures) and management (adoption of fire prevention measures and emergency planning) aimed at achieving the relevant level of performance prescribed, which allows the operation of the building in safe conditions, both in the ordinary and emergency phases.
The adoption of the measures is the responsibility of the person in charge of the activity, to be identified (where present) in the Administrator of the condominium.
ZED PROGETTI has always been involved in fire prevention and VVF practices as certified fire-fighting professionals (C.P.I. – D.P.R. 151/2011, D.M. 05/08/2011) and offers condominiums:

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