PROROGA DI UN ANNO DEI TERMINI PER LA COPERTURA ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI (DL “MILLEPROROGHE” 244/2016 – L. 19/2017)

PROROGA DI UN ANNO DEI TERMINI PER LA COPERTURA ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI (DL “MILLEPROROGHE” 244/2016 – L. 19/2017)

ONE YEAR EXTENSION FOR ENERGY COVERAGE FROM RENEWABLE SOURCES

PROROGA DI UN ANNO DEI TERMINI PER LA COPERTURA ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI (DL “MILLEPROROGHE” 244/2016 – L. 19/2017)

Ai sensi del punto 1 dell’Allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011 è previsto che:
Se la richiesta del titolo edilizio (Permesso di Costruire, …) è stata presentata tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2017 (invece del 31/12/2016 termine così prorogato dall’art. 12, comma 2 del DL 244/2016 – L.19/2017) risulta:

  1. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire contemporaneamente tramite a impianti alimentati da fonti rinnovabili:
    1. della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (ACS);
    2. della copertura 35% dei consumi totali relativi a ACS, riscaldamento ed eventuale raffrescamento.
  2. Devono essere installati impianti di produzione di energia elettrica in grado di garantire una potenza in KW (Pfr) pari a:
    1. Pfr = superficie dell’edificio (in mq) / 65 Dal 01/01/2014 al 31/12/2016
    2. Pfr = superficie dell’edificio (in mq) / 50 Dal 01/01/2017 (si noti che tale termine non è stato esplicitamente prorogato dal D.L. 244/2016)

Ai sensi del punto 3 dell’Allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011 è previsto che:
Se la richiesta del titolo edilizio (Permesso di Costruire, …) è stata presentata dal 01/01/2018 (invece del 01/01/2017 termine così prorogato dall’art. 12, comma 2 del DL 244/2016 – L.19/2017) risulta:

  1. i impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire contemporaneamente tramite a impianti alimentati da fonti rinnovabili:
    1. della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (ACS);
    2. della copertura 50% dei consumi totali relativi a ACS, riscaldamento ed eventuale raffrescamento.
  2. Devono essere installati impianti di produzione di energia elettrica in grado di garantire una potenza in KW (Pfr) pari a:
    1. Pfr = superficie dell’edificio (in mq) / 50 Dal 01/01/2017 (si noti che tale termine non è stato esplicitamente prorogato dal D.L. 244/2016)

NOTA: Le Leggi Regionali possono anche definire aumenti di tali soglie.

ATTENZIONE: L’inosservanza di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Ing. Paolo Croce – ZED PROGETTI srl