Permesso di costruire per un soppalco interno?

Permesso di costruire per un soppalco interno?

Authorization for an indoor loft?

Permesso di costruire per un soppalco interno?

In base alla Sentenza del Consiglio di Stato N.985 del 02/03/2017

Risulta:

“Per stabilire se, ai fini della realizzazione di un soppalco, sia necessario o meno il permesso di costruire non bisogna aver riguardo tanto ai materiali utilizzati, quanto piuttosto alla dimensione e alla funzione del soppalco stesso: quando il soppalco crea superficie abitabile e calpestabile ci vuole il permesso di costruire, quando esso è destinato a mero ripostiglio non bisogna dotarsi della previa licenza edilizia e rientra, quindi, nell’attività edilizia libera. Il presupposto di fondo è, come spesso accade anche per altre opere edilizie similari, il non incremento della superficie dell’immobile; pertanto se il soppalco non incrementa la superficie immobiliare e non produce, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico, non essendo suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno, il permesso di costruire non è richiesto. (Nel caso in esame lo spazio realizzato con il soppalco adibito a ripostiglio è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone e, per queste sue caratteristiche, il Collegio esclude la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire ritenendo, dunque, illegittima l’ordinanza di demolizione comunale).”

(fonte Bollettino di Legislazione Tecnica N.04/2017)

Allegato Sentenza Consiglio di Stato

Ing. Giovanni Pierini – ZED PROGETTI srl