Sisma Centro Italia 2016 – 2017 – La riparazione di Edifici con danni lievi

Sisma Centro Italia 2016 – 2017 – La riparazione di Edifici con danni lievi

Earthquake in Italy 2016 - 2017 - Light damaged buildings

Sisma Centro Italia 2016 – 2017 – La riparazione di Edifici con danni lievi

E’ definita in:

Ordinanza  N.4 del 17/11/2016 e Ordinanza N.8 del 14/12/2016 – Commissario Ricostruzione

RIGUARDA: immobili residenziali e produttivi (anche commerciali), danneggiati leggeri (B e C se già analizzati da Scheda Aedes) oppure non utilizzabili secondo FAST e però con danni lievi (come definiti in Allegato 1 dell’Ordinanza) per riparazione e rafforzamento locale

Fatta salva l’Ordinanza N.4 che consentiva la riparazione immediata, risulta:

CONTRIBUTO EROGATO:

  • 100% delle spese di riparazione e di miglioramento ed adeguamento sismico se gli immobili sono entro il cratere
  • 100% delle spese di riparazione e di miglioramento ed adeguamento sismico se gli immobili sono abitazioni principali fuori il cratere con nesso di causalità
  • 50% delle spese di riparazione e di miglioramento ed adeguamento sismico se gli immobili sono seconde case fuori il cratere con nesso di causalità

Considera le seguenti definizioni di base:

  1. “superficie complessiva”;
  2. “superficie utile netta”;
  3. “pertinenze”.

Risulta che:

  1. Sono ammesse anche le pertinenze esterne calcolate al 70% della superficie utile netta da sommarsi a quella dell’abitazione
  2. il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per:
    1. le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari,
    2. le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza,
    3. le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio, nonché per riduzione della vulnerabilità sismica dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile,
    4. le spese tecniche.
  3. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.
  4. Il contributo dovrà essere destinato per almeno il 50% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale nonché per riduzione della vulnerabilità sismica dell’intero edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all’efficientamento energetico.
  5. il contributo è determinato come il minore tra il costo dell’intervento calcolato secondo prezziario interregionale + spese tecniche ed IVA ed un costo convenzionale (parametrico) calcolato secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi, ossia:
  1. edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali
      • 370€/mq + IVA x superficie complessiva fino a 120 mq, x 60% per superfici da 121 a 200 mq, x 30% per le superfici da 201
      • per le quote di immobili a destinazione produttiva il costo parametrico è x 70%
  1. edifici a destinazione e produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi,…)
      • 370€/mq + IVA x superficie complessiva (non c’è diminuzione in base alla superficie)
  1. edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale)
    • 100€/mq + IVA x superficie complessiva fino a 1000 mq, 80€/mq + IVA per superfici da 1001 a 2000 mq, 70€/mq + IVA per superfici da 2001 a 5000 mq, 60€/mq + IVA per superfici da 5001 mq in poi

con possibilità di incremento del:

    1. 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
    2. 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;
    3. 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.
    4. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 dell’Allegato 1 sono aumentati del 10% qualora l’altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.
  1. COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI equivale a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) con indicazione tecnici ed impresa presentata all’USR della Regione competente via pec utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento.

In particolare:

  • perizia asseverata anche che i lavori sono conformi sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.
  1. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all’Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, ove già non allegata alla comunicazione di inizio lavori. Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.
  2. L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori di cui al comma 3 del medesimo decreto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario.
  3. L’Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  4. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il termine previsto dal presente comma si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.
  5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.
  6. Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN di detto conto.
  7. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.
  8. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti nei tempi e nei modi di seguito indicati:
    1. il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
    2. il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
      1. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
      2. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
  • rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture.
  1. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
  2. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
  3. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
  1. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo, un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:
    1. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
    2. che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
  • che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile;
  1. che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
  1. la compensazione dell’eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo,
  2. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al
  3. momento dell’emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali
  4. L’Ufficio speciale, entro venti giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
  5. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori

Ing. Marco A. Tazzi  – ZED PROGETTI srl