La questione della formazione e dell’ingresso in un cantiere edile per un lavoratore neoassunto

La questione della formazione e dell’ingresso in un cantiere edile per un lavoratore neoassunto

Training for a new worker

La questione della formazione e dell’ingresso in un cantiere edile per un lavoratore neoassunto

La questione che in tale articolo si pone è se un operaio assunto da pochi giorni da un’impresa possa lavorare o no in un cantiere edile senza aver prima completato la formazione base richiesta a norma di legge.

Per accedere alle lavorazioni in un cantiere edile è necessaria, essendo questo un luogo di lavoro definito ad alto rischio, una formazione base di almeno 16 ore, che si traduce in un apposito attestato rilasciato al lavoratore, che va depositato in cantiere. E’ espressamente richiesta dal D.Lgs. 81/2008 la verifica preventiva da parte del datore di lavoro dell’attestato di formazione di un lavoratore prima di poter consentire l’accesso dello stesso in cantiere.

Alla richiesta del lavoratore, una volta assunto e, dunque, pagato dall’impresa, di cominciare a lavorare avendo solo prenotato il corso di formazione (facendo riferimento alle disposizioni transitorie dell’Accordo Stato–Regioni, che, nel caso non risulti possibile completare il corso di formazione prima della destinazione del lavoratore alle proprie attività, danno 60 giorni dall’assunzione per completare il percorso formativo), si prova a rispondere sia con l’esame delle disposizioni legislative, sia interpellando gli organi competenti.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

 Si riportano i principali riferimenti legislativi sulla formazione dei lavoratori

 D.LGS 81/2008 – ARTICOLO 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

L’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale:

c. 1
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

c. 2
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

c. 12
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

CIRCOLARE N.20 DEL 29/07/2011

Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

Tale circolare, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzata d’intesa con la Direzione Generale dell’attività ispettiva, fornisce chiarimenti relativi alla attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi.

Sono chiariti i criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere tale attività di formazione.

 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011

per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Con il comma 2 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, il legislatore ha assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, mediante un accordo adottato previa consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori che le modalità della stessa.

Punto 10. Disposizioni transitorie

… Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI – CHIARIMENTI DELL’ASL

Il chiarimento richiesto  all’ASL di L’Aquila – ASL 4 L’Aquila Collemaggio – ispettori della Medicina del lavoro – riguardo alla questione posta, se cioè nei 60 giorni dati per completare il percorso formativo l’operaio possa o meno già lavorare in un cantiere edile, ha avuto sempre univoche risposte.

Per gli ispettori un operaio può accedere in cantiere solo dopo aver completato il corso di formazione richiesto, dunque, solo se in possesso di un attestato di formazione di almeno 16 ore.

Si dà, come ulteriore informazione di supporto, il numero di Posta Elettronica Certificata che l’Ente ha messo a disposizione per formulare domande sulla sicurezza nei cantieri ed avere risposte scritte: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

 Arch. Anselmo Santilli – ZED PROGETTI srl