L’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza in un cantiere

L’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza in un cantiere

Safety coordinators for a building site

L’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza in un cantiere

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008, tra i vari obblighi a cui sono sottoposti il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, risulta:

  • nomina, in determinati casi, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) e/o in fase di progettazione (CSP)

Nello specifico:

  • la nomina del coordinatore E’ OBBLIGATORIA per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.

Si intende con tale dizione, l’ipotesi in cui i lavori siano eseguiti da più imprenditori con le loro società, anche operanti in subappalto, essendo viceversa esclusi dal conteggio i lavoratori autonomi. Tale situazione avviene, praticamente, sempre, in quanto allo stato attuale di configurazione e di specializzazione delle imprese, è praticamente impossibile trovare un’impresa che sia in grado di effettuare tutte le tipologie di lavorazione (da posizionare un ponteggio sino ad eseguire gli impianti).  Ed Il classico “trucco” (purtroppo spesso sostenuto dallo stesso committente, che così cerca “risparmiare” evitandosi di nominare un professionista per questa figura) per eludere tale obbligo è “far passare” le imprese in subappalto per lavoratori autonomi.

In tale situazione di più imprese, la nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, e la nomina del CSE deve avvenire prima dell’affidamento dei lavori. Qualora, invece, (art. 90, comma 5) nel cantiere sia inizialmente prevista una sola impresa e poi invece durante lo svolgimento dei lavori sorga la necessità della presenza di una o più altre imprese, occorrerà procedere immediatamente alla nomina del CSE, prima dell’affidamento delle ulteriori lavorazioni alla nuova impresa/e.

Altro elemento da considerare è che, sempre rimanendo nel caso di presenza di più imprese,  l’obbligo di designazione del CSP, non si applica ai lavori privati di importo inferiore a 100.000 Euro. In tal caso, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

Nel “solito linguaggio bizantino” della ns. Normativa, tale regola è pressoché inutile perché semplicemente vuole dire che la figura del CSP e del CSE dovrà essere svolta dallo stesso professionista. A tal proposito, addirittura, sono stati  necessari dei chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 30/2009, ove si legge che in questi casi il CSE svolge – senza eccezioni – tutte le funzioni che l’art. 91 del D. Leg.vo 81/2008 assegna al CSP ed inoltre che nella fattispecie la nomina del CSE deve avvenire (in deroga a quanto sopra riportato) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa concernente l’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza.

  CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO > 100.000 EURO CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO < 100.000 EURO CANTIERE PUBBLICO
Coordinatore per la Sicurezza sul lavoro CSP CSE CSP CSE CSP CSE
Una impresa NO NO NO NO NO NO
Inizialmente una impresa, poi più imprese NO SI NO SI NO SI
Più imprese SI SI NO SI SI SI

Arch. Anselmo Santilli – ZED PROGETTI srl