La possibilità di installare un sistema di videosorveglianza in un condominio

La possibilità di installare un sistema di videosorveglianza in un condominio

Video surveillance system in a block

La possibilità di installare un sistema di videosorveglianza in un condominio

Con l’entrata in vigore dell’art. 1122-ter C.C. è consentito chiaramente e con la semplice maggioranza dell’Assemblea condominiale (ai sensi dell’art. 1136 C.C.) il diritto di procedere all’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno del condominio.

Resta inteso che, ovviamente, tale sistema deve rispettare i limiti generali previsti dalla legislazione in tema di tutela della privacy (titolo III della parte I del D.Lgs. 196/03) ossia: liceità, necessità, proporzionalità tra mezzi usati ed obiettivi da perseguire. Pertanto:

  1. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
  2. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
  3. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando – quando non indispensabili – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
  4. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
  5. Occorre designare per iscritto i soggetti – responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) – che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l’accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
  6. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl