Immissioni rumorose moleste in un condominio – il limite di tollerabilità è stabilito dal giudice

Immissioni rumorose moleste in un condominio – il limite di tollerabilità è stabilito dal giudice

Noisy noises in a block

Immissioni rumorose moleste in un condominio – il limite di tollerabilità è stabilito dal giudice

Con riferimento alla Sentenza Cassazione n. 3438/2010 si afferma che il limite della tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo. Il limite della tollerabilità cambia a seconda delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti. Pertanto  spetta al giudice valutare se le immissioni causate superino la normale tollerabilità.
La Corte di Cassazione è dunque unanime nel ritenere che, ai fini della valutazione civilistica della intollerabilità delle immissioni rumorose, non sia in sé decisiva la verifica del superamento dei limiti fissati dalla normativa amministrativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.
I giudici hanno frequentemente stabilito che immissioni sonore che rispettano i limiti amministrativi possono, infatti, in considerazione delle particolari caratteristiche delle stesse, essere considerate comunque dal giudice civile intollerabili.

E’ interessante osservare che il superamento dei limiti di tollerabilità può, ovviamente, dar luogo anche a richieste risarcitorie.

Vedasi ad esempio: Sentenza 10 gennaio 2014, n. 40 Tribunale di Lucca
“Rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 C.C, la domanda relativa al danno che incide su un diritto inviolabile della persona, quale il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni che può es sere apprezzato quale danno ingiusto, oltre che a fini inibitori, a fini risarcitori, unitamente alla presenza degli altri elementi del giudizio aquiliano”.

Nella specie, accertate le immissioni di rumore molto fastidiose nell’appartamento degli attori, quali eventi da ascriversi ad un comportamento negligente ed imprudente della convenuta, che lasciava il cane da solo nel suo appartamento anche nelle ore notturne senza curarsi dei pregiudizi arrecati ai suoi vicini dal continuo abbaiare dell’animale, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl