L’appoggio di una canna fumaria esclusiva su un muro comune

L’appoggio di una canna fumaria esclusiva su un muro comune

Exclusive flue pipe on a block's wall

L’appoggio di una canna fumaria esclusiva su un muro comune

Con riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 4936/2014 si afferma che un condomino, se non reca danno agli altri, può appoggiare una canna fumaria al muro comune.

In base all’art. 1102 C.C., infatti, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.”

In questa Sentenza la Corte di Cassazione ha altresì precisato che le norme sulle distanze che regolano i rapporti tra proprietà vicine sono applicabili anche nel condominio solo quando sono compatibili con le particolari norme che disciplinano il condominio stesso. Quindi quando un comportamento può essere considerato espressivo del potere d’uso del condomino in relazione al bene comune, la norma in tema di distanze, per così dire, cede il passo, rispetto a quella che attribuisce ai condomini il diritto di utilizzare, anche in modo più intenso degli altri, il bene comune conformemente alla sua destinazione. Nel caso specifico la Cassazione ha anche ricordato che in altro precedente (Cassazione civile, Sentenza febbraio 2012 n. 2741) la Suprema Corte aveva stabilito che, ai fini della disciplina sulle distanze la canna fumaria non deve considerarsi costruzione ma un semplice accessorio di un impianto.

Vale comunque il criterio generale che non vi siano usi tipologicamente sempre concessi ma il giudice deve valutare caso per caso l’intervento compiuto. Esistono quindi anche sentenze avverse in base a diverse situazioni contingenti e di configurazione, quali ad esempio la Sentenza della Corte di Cassazione n. 10350/2011 in cui si afferma che: “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale , come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione”.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

Ing. Fabio Di Matteo  – ZED PROGETTI srl