L’impugnazione delle delibere assembleari

L’impugnazione delle delibere assembleari

The refutation of block's decisions

L’impugnazione delle delibere assembleari

Dopo avere attribuito all’assemblea condominiale il potere discrezionale di compiere le scelte che ritiene più opportune per la gestione del condominio e avere previsto, al comma 1 dell’articolo 1137, che le decisioni della maggioranza sono obbligatorie anche per i condomini di minoranza, la legge, a tutela della loro posizioni di soggetti che debbono subire le decisioni altrui, prevede, al comma 2 dell’articolo 1137, che i condomini assenti o dissenzienti o astenuti possano impugnare davanti all’autorità giudiziaria la deliberazione quando la stessa violi la legge o il regolamento di condominio:

  • entro 30 giorni dalla riunione per i presenti e gli astenuti
  • entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale per gli assenti

Il riconoscimento della discrezionalità assembleare a vantaggio della maggioranza è quindi bilanciato dal diritto della minoranza di impugnare le delibere che siano contrarie alla legge o al regolamento.
L’articolo 1137, comma 3, nel testo attualmente in vigore, precisa che l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione. La delibera annullabile è pertanto efficace finché non viene annullata dal giudice. E siccome la richiesta di annullamento deve essere fatta al giudice entro 30 giorni dalla riunione per i presenti ed entro 30 giorni dalla ricezione dei verbali per gli assenti, ciò significa che la delibera annullabile, se non impugnata, diviene definitivamente valida ed efficace anche malgrado il vizio che la affligga.
Esistono però anche delibere già nulle: sono le delibere a mezzo delle quali l’assemblea invade ambi ti estranei alla sua competenza (ad es. che decide l’entità dei danni subiti da un condomino) oppure incide o pretende di incidere su diritti dei condomini, sulle loro proprietà esclusive o sui diritti dei condomini sulle proprietà comuni. Queste delibere nascono quindi invalide e la dichiarazione di nullità del giudice non ha efficacia costitutiva della loro invalidità ma semplicemente efficacia dichia­rativa. Esse inoltre sono destinate a restare nulle per sempre tanto che la relativa azione non è neppure soggetta al termine decennale di prescrizione.
L’annullamento della delibera viene dichiarato dal giudice solo ed esclusivamente su ricorso dei condomini dissenzienti, degli astenuti o degli assenti quando si tratta di annullabilità, quindi al condomino che ha votato a favore è preclusa la possibilità di impugnazione.
La delibera annullabile può essere annullata solo dal giudice al quale tuttavia è attribuito anche il potere di procedere immediatamente, su richiesta del condomino che formula l’impugnazione, alla sua sospensione. Ciò significa, come già indicato, che la semplice proposizione dell’impugnazione non produce l’effetto di sospendere la delibera impugnata.
Va inoltre ricordato che in ambito condominiale esiste oggi l’istituto della mediazione e che pertanto le cause in materia di condominio debbono, prima della fase giudiziale, vedere svolta, davanti ad un organismo abilitato, la procedura di mediazione. In tal caso, l’efficacia interruttiva del termine di decadenza di trenta giorni è determinata dalla notificazione della richiesta di mediazione al condominio.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl