L’usucapione in un condominio

L’usucapione in un condominio

Usucapion in a block

L’usucapione in un condominio

Con riferimento Sentenza 18 luglio 2013, n. 17630  Cassazione civile, sez. II, in una situazione di comunione o di condominio non è sufficiente possedere il bene perché possa maturare l’usucapione a vantaggio di uno dei partecipanti, “essendo invece necessario un comportamento materiale che esteriorizzi sin dall’inizio in maniera non equivoca l’intento di possedere il bene in maniera esclusiva”.
In materia di condominio, al condomino è consentito un utilizzo più intenso della cosa comune da considerarsi lecito ove non impedisca il pari uso degli altri. Da ciò consegue che se corrisponde al diritto del comproprietario un uso intenso del bene, per possedere quale proprietario esclusivo e maturare quindi un possesso valido ai fini dell’usucapione non è sufficiente un uso intenso del bene, ma è necessario un uso del bene che renda evidente anche l’esclusività del possesso.
Solo in presenza di tale esclusività del possesso e quindi di comportamenti chiaramente esplicativi di tale situazione e della stessa volontà di escludere gli altri dall’uso, il tempo trascorre a danno degli altri comproprietari e può condurre all’usucapione da parte del singolo comproprietario della proprietà esclusiva del bene.

Il possesso utile all’usucapione è pertanto quel possesso del bene che gli altri condomini hanno titolo per impedire, in quanto si manifesta in modo tale da non consentire alcun uso da parte degli altri: in difetto di tale rigoroso requisito, non si verifica l’usucapione.

In definitiva, in un condominio solo opere o utilizzi che intercludono completamente l’uso del bene agli altri possono condurre all’usucapione.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl