Innovazioni vietate in un condominio

Innovazioni vietate in un condominio

Forbidden innovations in a block

Innovazioni vietate in un condominio

Con riferimentoquello che attualmente è il comma 4 dell’articolo 1120 C.C., si stabilisce che devono ritenersi vietate le innovazioni che:
• pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato,
• alterano il decoro architettonico dell’edificio o
• rendano tutto in parte il bene inservibile a uno o più condomini.

In tal senso varie sentenze della Corte di Cassazione hanno  evidenziato le caratteristiche delle innovazioni vietate in un condominio. Quali ad esempio:

Cassazione civile, sez. II, Sentenza 25 ottobre 2005, n. 20639
“La condizione di inservibilità del bene comune all’uso o al godimento anche di un solo condomino, che, ai sensi dell’art.1120, comma 2, e.e., rende illegittima e quindi vietata24 l’innovazione deliberata dagli altri condomini, è riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene.”
Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta illegittima la delibera condominiale che, nel restringere il vialetto di accesso ai garage, rendeva disagevole il transito delle autovetture.

Cassazione civile, sez. II, Sentenza 22 gennaio 2004, n.1004
“Costituisce innovazione, vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 2, e.e., e, come tale, affetta da nullità, l’assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae “utilizzazione” del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune con animo domini, della relativa proprietà a titolo di usucapione, non essendo a tal fine necessaria l’interversione del possesso da parte del compossessore il quale, attraverso l’occupazione della relativa area, eserciti un possesso esclusivo, impedendo automaticamente agli altri condomini di utilizzarla allo stesso modo”.

Un caso di innovazione ritenuta non vietata è invece:

Cassazione civile, sez. II, Sentenza 8 agosto 2003, n.11943
“In tema di condominio negli edifici, l’uso anche a transito veicolare della cosa comune, già adibita a solo transito pedonale, non concreta un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 2, e.e. Esso infatti, non costituisce muta­mento di destinazione, non comportando alcuna imputazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto una più ampia utilizzazione della cosa comune, che l’assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, e.e.”.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl