Il corretto utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) con massa operativa al decollo inferiore a 25 Kg

Il corretto utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) con massa operativa al decollo inferiore a 25 Kg

The correct use of Remotely piloted aerial vehicles (RPAS) having operating take-off mass of less than 25 kg

Il corretto utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) con massa operativa al decollo inferiore a 25 Kg

L‘utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (APR), volgarmente chiamati “droni”, richiede obbligatoriamente di operare nel rispetto della Normativa ed assolutamente in condizioni di sicurezza sostenendo, senza mai lesinare,  tutti i costi corretti necessari.

E’ infatti fondamentale rendersi conto che gli APR, per il grado di pericolosità che possono esprimere, sono, nonostante le pubblicità e le relative “spinte” commerciali, mezzi di uso prettamente professionale e, come tali, di utilizzo quasi esclusivo da parte di professionisti tecnici obbligatoriamente formati, con esperienza operativa effettiva nella gestione dell’attività e, soprattutto, delle emergenze. Nonché ovviamente abilitati, registrati e con mezzi coperti da assicurazione.

In riferimento alle notevoli responsabilità (civili e penali) che ci si assumono utilizzando un APR (in generale ed ancora di più in particolare in una società votata al contenzioso giudiziale quale è ormai quella in cui viviamo) risulta quindi che gli attuali obblighi imposti da ENAC sulla frequentazione di un corso teorico e pratico non sono soltanto pienamente condivisibili ma, a parere dello scrivente, dovrebbero essere estesi anche a quelli così definiti “inoffensivi” (massa operativa al decollo MOD <=300 g) il cui utilizzo ad oggi è invece permesso senza Attestato di pilota APR. Tale considerazione, nonostante i rumors che vorrebbero, per le nuove regole che si stanno definendo a livello europeo, un alleggerimento degli obblighi per le operazioni “open” (ossia assimilabili alle “non critiche”)  si lega anche al fatto che la differenza tra operazioni “critiche” e “non critiche” in un contesto ad elevata urbanizzazione ed infrastrutturazione, quale è quello italiano, tende rapidamente a scomparire a favore di quelle critiche.

CONSIDERAZIONI GENERALI


In termini generali per il corretto uso degli APR valgono, inoltre, le seguenti considerazioni.

Un oggetto in grado di volare sotto il comando di un pilota che non risiede nel mezzo stesso è detto AEREO A PILOTAGGIO REMOTO.

Questi mezzi, a prescindere dalle caratteristiche possedute (es. peso, autonomia, strumentazione posseduta, …) si distinguono in due grandi categorie in base all’utilizzo per cui vengono utilizzati.

  • AEROMODELLI
    se vengono utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo.
  • SAPR = Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
    se vengono utilizzati per operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca. In particolare con operazioni specializzate si intendono attività che prevedono l’effettuazione di un servizio a titolo oneroso o no, ossia per conto di un committente. Esempi, non esaustivi, di operazioni specializzate sono: riprese cinematografiche, televisive, servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento, …

Questo significa che un medesimo aereo a pilotaggio remoto può essere utilizzato come aeromodello oppure come un SAPR nel caso venga usato per l’effettuazione di un servizio per conto di un committente.

Che sia utilizzato come aeromodello o come SAPR, la normativa di riferimento, ossia gli obblighi che bisogna rispettare in territorio italiano, risiede nel Regolamento ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto (attualmente Edizione 2 del 16/07/2015 con Emendamento 3 del 24/03/2017) insieme ad altri documenti (es. Circolari, …).

In particolare, nel caso di:

  • AEROMODELLI

I mezzi aerei a pilotaggio remoto usati come AEROMODELLI non sono considerati aeromobili e quindi non sono soggetti al Codice della Navigazione con tutti gli obblighi connessi. Comunque il Regolamento ENAC ne dà specifiche disposizioni e limitazioni nella SEZIONE VII – Art. 35. (sono esclusi dalle prescrizioni del detto Regolamento, gli aeromodelli a volo libero classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati in luoghi chiusi, “spazio indoor”).

Nello specifico, un mezzo aereo a pilotaggio remoto può essere considerato aeromodello se, oltre al tipo di utilizzo ricreazionale e sportivo, rispetta anche le seguenti condizioni:

  • non ha equipaggiamenti che permettono il volo autonomo
  • vola sotto il controllo visivo diretto e costante del pilota (che in questo caso si chiama aeromodellista) senza l’ausilio di aiuti visivi
  • opera in uno spazio aereo riservato ovvero in delle aree istituite da ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati ed inoltre:
    • nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL, il pilota deve avere dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia
    • nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al seguente punto D-a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
  • non opera in una riserva di spazio aereo ma rispetta le seguenti condizioni:
  • l’aeromodello presenta le seguenti caratteristiche:
    • massa operativa al decollo (MOD) minore di 25 kg;
    • massima superficie alare di 500 dm2;
    • massimo carico alare di 250 g/dm2;
    • massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
    • volo libero o a volo circolare vincolato;
    • aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg;
  • l’attività rispetta i seguenti requisiti:
    • sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
    • sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
    • al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
    • al di fuori dei CTR;
    • al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.
  • nel caso sia utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.

In tutti gli altri casi o ne è proibito, di fatto, l’attività oppure si rientra nel caso dell’altra categoria SAPR.

Pertanto, ad esempio, mai e poi mai è possibile utilizzare un mezzo in grado di volare all’interno di uno spazio urbano anche solo per mero scopo ricreativo personale oppure per visionare un particolare di un fabbricato o di un monumento o scattare immagini panoramiche dall’alto.

L’unico modo per effettuare eventualmente questa attività è quello di operare secondo la metodologia e le restrizioni imposte dalla categoria SAPR.

  • SAPR

Per utilizzare ed operare bisogna seguirne tutta la Normativa che è presente, come riferimento, anch’essa nel citato Regolamento ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto (art 1 – 34 e 36 – 37).

Si segnala:

SEZIONE I

Generalità

Art. 6
Classificazione dei SAPR

  1. I SAPR di competenza ENAC sono classificati in base alla massa operativa al decollo del mezzo in:
    • Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg;
    • Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo uguale o maggiore di 25 kg e non superiore a 150 kg.

I mezzi con MOD superiori a 150 Kg sono di competenza EASA

Art. 7
Impiego dei SAPR

Le operazioni si distinguono in: VLOS, EVLOS e BVLOS.

Ove:

Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): operazioni condotte in aree le cui dimensioni superano i limiti delle condizioni VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono soddisfatti con l’uso di metodi alternativi.

Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS): operazioni condotte ad una distanza che non consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo, che non consente di gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

Di fatto, ad oggi, non risulta che ENAC abbia mai concesso autorizzazioni per operazioni EVOLS e BVOLS

 

SAPR CON MOD < 25 Kg


SEZIONE II

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg

Art. 8
Requisiti generali per l’impiego dei SAPR

  1. Il SAPR deve essere identificato attraverso l’apposizione sul mezzo aereo di una targhetta riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore. Tale targhetta deve essere installata anche sulla stazione di terra.
  2. A far data dal 1 luglio 2016, in aggiunta alla targhetta di cui al precedente comma, il SAPR deve essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR ed il proprietario/operatore e dei dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC.
  3. Tutti i SAPR devono essere dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente.
  4. Le operazioni specializzate sono svolte nel rispetto delle regole di circolazione di cui alla Sezione V.
  5. I SAPR devono essere equipaggiati con i dispositivi/sistemi necessari per l’effettuazione delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili e in funzione degli spazi aerei impegnati. Essi devono comunque essere equipaggiati con un sistema idoneo a segnalare l’altezza a cui l’APR sta volando, al fine di garantire un positivo controllo della quota.
  6. Nelle attività condotte in condizioni VLOS, in spazi aerei non controllati, l’ENAC può richiedere l’istallazione sull’APR di luci o altri mezzi che possano favorirne la visibilità al pilota remoto ed eventualmente agli altri utilizzatori dello spazio aereo.
  7. I SAPR devono essere condotti da un pilota in possesso del riconoscimento della competenza in stato di validità di cui alla Sezione IV del Regolamento.
  8. Per le operazioni condotte in condizioni VLOS, il pilota al comando di un SAPR deve essere visibile e chiaramente identificabile tramite mezzi che ne consentano l’immediato riconoscimento. Ai fini del presente regolamento è obbligatorio l’uso di giubbetti ad alta visibilità recanti l’identificativo “pilota di APR”.
  9. I SAPR che ricadono nelle previsioni di questa sezione, possono essere impiegati in operazioni specializzate non critiche o critiche, secondo quanto previsto negli articoli 9 e 10.

In particolare il riconoscimento della competenza per il pilota APR è rappresentato dall’attestato che risulta rilasciato in modo specifico in relazione alla classe (correlata al MOD = Massa operativa al Decollo) ed alla categoria (tipo di meccanica del volo) di APR, ovvero:

La Classe VL (Very Light) racchiude gli APR con MOD superiore ai 300 grammi e sino ai 4 Kg compresi
La Classe L (Light) comprende gli APR con MOD superiore i 4 Kg e fino ai 25 compresi.
La Classe H (Heavy) include gli APR con MOD superiore ai 25 KG.

La Categoria MC rappresenta i multicotteri
La Categoria AP rappresenta gli APR ad Ala Fissa.
La Categoria HC rappresenta gli Elicotteri.
La Categoria AS rappresenta i Dirigibili.

Art. 9
Operazioni non critiche

  1. Per operazioni specializzate “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:
    • aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani;
    • infrastrutture sensibili.
  2. Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l’operatore deve presentare all’ENAC la dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del Regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione è resa dall’operatore utilizzando esclusivamente l’accesso al sito web dell’Ente (www.enac.gov.it), fornendo le informazioni e dati previsti nella procedura, inclusi i dati della targhetta identificativa del SAPR.
  3. L’operatore è responsabile di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni.
  4. L’operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prevista

Art. 10
Operazioni critiche

  1. Per operazioni specializzate critiche si intendono quelle operazioni che non rispettano, anche solo parzialmente, quanto al precedente art. 9, comma 1.
  2. Prima di iniziare operazioni critiche l’operatore deve richiedere e ottenere l’autorizzazione dell’ENAC.
  3. Le operazioni specializzate critiche possono essere condotte ove sia assicurato un livello di sicurezza coerente con l’esposizione al rischio, con riferimento alle operazioni dell’aviazione generale. Il livello di sicurezza di tali operazioni è determinato dall’insieme dei contributi forniti dal SAPR, dal pilota, dalle procedure operative e di gestione delle attività di volo, dalle condizioni ambientali e dagli altri elementi essenziali per determinare un impiego sicuro di tali mezzi, inclusa la corretta attuazione del programma di manutenzione. Il sistema nel suo complesso deve pertanto assicurare un livello di affidabilità minimo compatibile con il quadro sopra delineato e adeguato al conseguimento di appropriati livelli di sicurezza in relazione alla tipologia di operazioni.
  4. Per l’effettuazione di operazioni critiche il SAPR deve essere dotato di un mezzo di terminazione del volo la cui funzionalità sia indipendente dal sistema primario di comando e controllo del mezzo. La quota minima di volo da tenere deve essere determinata per ogni sistema di terminazione del volo in modo tale da garantirne l’efficacia.
  5. Per le operazioni specializzate critiche che si svolgono in condizioni VLOS in aree urbane in scenari che non prevedono il sorvolo di persone nell’area delle operazioni e nel buffer, a meno che tali persone non siano indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo, un adeguato livello di sicurezza può essere dimostrato tramite l’utilizzo di due sistemi indipendenti e dissimilari, di comando e controllo e di terminazione del volo. Il sistema di terminazione del volo deve consentire, quando attivato, la terminazione del volo all’interno dell’area di buffer.
  6. A meno di quanto previsto al successivo comma 7, è consentito il sorvolo delle aree urbane in condizioni VLOS ai SAPR che dimostrino un accettabile livello di sicurezza. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove il SAPR sia dotato di:
    1. un sistema primario di comando e controllo il cui software sia conforme agli standard aeronautici di cui alla specifica EUROCAE ED-12 almeno al livello di affidabilità progettuale D; standard alternativi possono essere accettati dall’ENAC ove soddisfino gli stessi obiettivi di affidabilità,
    2. sistemi idonei a mantenere il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o a mitigarne gli effetti, e
    3. un sistema di terminazione del volo il cui comando sia indipendente e dissimilare dal sistema di comando e controllo e che, ove attivato, consenta una moderata esposizione a potenziali danni da impatto.
  7. Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito.
  8. Ferma restando l’esclusione dal Regolamento della disciplina relativa all’impiego di SAPR in spazi chiusi, in quanto essi non rientrano nello spazio aereo di competenza dell’ENAC, le restrizioni di cui al precedente comma 7 si applicano alle operazioni specializzate anche nel caso in cui esse siano condotte in spazi chiusi.

Art. 12
Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg

  1. Le operazioni specializzate condotte con SAPR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato.
  2. In aderenza con quanto disposto all’art. 10, comma 7, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.
  3. Per la conduzione delle operazioni è sufficiente che l’APR venga pilotato da persone in possesso di un Attestato  in corso di validità, secondo le previsioni del Manuale di volo o documento equivalente.
  4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il pilota assume le funzioni di operatore e le relative responsabilità, incluse le registrazioni e segnalazioni. Non sono obbligatori i requisiti organizzativi richiesti agli operatori nei precedenti articoli ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e l’effettuazione della manutenzione prevista.
  5. Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V.
  6. Per l’effettuazione delle operazioni con SAPR avente le caratteristiche di cui al presente articolo, l’operatore, o il pilota nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve in ogni caso presentare all’ENAC la dichiarazione in accordo al comma 2 dell’art. 9 del Regolamento.

SEZIONE V

Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo

Art. 24
Operazioni in VLOS

  1. Nelle operazioni in VLOS il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo diretto con l’APR, in maniera tale da monitorarne il profilo di volo nei riguardi di altri aeromobili, persone, imbarcazioni, veicoli e infrastrutture allo scopo di evitare le collisioni.
  2. Le operazioni in VLOS sono consentite, di giorno, fino ad un’altezza massima di 150 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m (cosiddette V150) e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi. Distanze e altezze superiori possono essere valutate e, se del caso, autorizzate dall’ENAC a seguito della presentazione di adeguata valutazione del rischio da parte dell’operatore SAPR.
  3. In caso di perdita del contatto visivo del SAPR, entro i limiti orizzontali e verticali consentiti, il pilota deve terminare il volo il prima possibile.
  4. Ad eccezione di quanto prescritto nel successivo comma 6, le operazioni dei SAPR non possono essere condotte:
    1. all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
    2. all’interno dei CTR, fatto salvo quanto riportato nel successivo comma;
    3. all’interno delle aree regolamentate attive e delle aree proibite.
  5. Le operazioni dei SAPR all’interno dei CTR sono consentite esclusivamente ai sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL.
  6. Nel caso sia necessario condurre operazioni in condizioni che non possano soddisfare i criteri di cui ai precedenti commi 4a), 4b) e 5, le operazioni sono condotte, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC. Nel caso sia necessario operare negli spazi aerei di cui al precedente comma 4c), le operazioni sono soggette a specifica autorizzazione, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC.

Art. 25
Operazioni in EVLOS

  1. Nelle operazioni in EVLOS, condotte entro i limiti orizzontali e verticali VLOS o oltre tali limiti se autorizzati, il pilota mantiene la responsabilità di evitare collisioni, adottando metodi alternativi per mantenere il contatto visivo con il SAPR. Tale responsabilità può essere assolta attraverso l’osservazione visiva mediante l’impiego di osservatori e/o stazioni di pilotaggio supplementari. Le operazioni EVLOS possono essere condotte a seguito di specifica autorizzazione da parte dell’ENAC.
  2. Le operazioni in EVLOS, sono condotte secondo le stesse modalità e con le stesse limitazioni delle operazioni in VLOS, ovvero in accordo a quanto stabilito nel precedente art. 24.

Art. 26
Operazioni in BVLOS

  1. Le operazioni in BVLOS sono condotte oltre i limiti orizzontali e verticali VLOS, ovvero a distanze tali per cui non possono essere applicate le procedure per evitare le collisioni mediante osservazione visiva. Le operazioni in BVLOS necessitano di sistemi e procedure per il mantenimento della separazione e per evitare le collisioni che richiedono l’approvazione da parte dell’ENAC.
  2. Le operazioni in BVLOS possono richiedere l’uso di spazi aerei segregati (temporanei o permanenti), fermo restando le limitazioni e le condizioni di utilizzo individuate dall’ENAC, sulla base della tipologia delle operazioni e delle risultanze della valutazione del rischio effettuata dall’operatore SAPR.

Art. 27
Procedure specifiche e fornitura dei servizi di navigazione aerea

  1. In caso di traffico interferente di altro aeromobile, le operazioni SAPR in VLOS e in EVLOS non hanno diritto di precedenza ed il pilota remoto, esercitando la capacità “see and avoid”, deve portarsi immediatamente a terra oppure ad un’altezza massima di sicurezza di 25 m, tale da non interferire con l’altro aeromobile.
  2. Le operazioni “non critiche” in VLOS e in EVLOS dei SAPR con massa operativa al decollo minore di 25 kg, devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore SAPR. In tutti gli altri casi, l’operatore deve presentare all’ENAC idonea valutazione del rischio.
  3. Salvo specifica disposizione da parte di ENAC per particolari operazioni e previo accordo con il fornitore dei SNA competente, in deroga alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 923/2012 (SERA) e al Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (RAIT), alle operazioni SAPR non sono forniti i servizi di traffico aereo e non è richiesto l’uso del transponder all’interno dello spazio aereo nazionale.

SEZIONE VI

Disposizioni Generali per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Art. 32
Assicurazione

  1. Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004.

 

RIASSUMENDO


In termini riassuntivi relativamente alla tipologia delle operazioni che possono essere condotte con SAPR con MOD < 25 Kg risulta quindi:

Operazioni non critiche

Devono valere le seguenti condizioni:

1.

essere  in una situazione VLOS o EVLOS ossia:

  • volo a vista
  • di giorno
  • non spingere l’APR oltre 150 m verso l’alto e non oltre 500 m dal punto di pilotaggio (condizione detta V150)
  • non operare:
    • all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
    • all’interno dei CTR, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL;
    • all’interno delle aree regolamentate attive e delle aree proibite.

2.

non prevedere il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:

  • aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani;
  • infrastrutture sensibili.

3.

Rimanere sempre:

  • ad almeno 150 m dalle aree congestionate
  • ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore SAPR. 

4.

Non effettuare, in quanto proibito:

  • il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.

 

Fermo restando che il precedente punto 4. deve essere sempre e comunque rispettato, nel caso in cui il SAPR avesse una massa operativa al decollo (MOD) inferiore o uguale a 2 Kg e con caratteristiche di inoffensività non importa in che scenario si è (1., 2. o 3.) in quanto tutti sono considerati non critici.  Inoltre se il MOD è inferiore o uguale a 0,3 Kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità minore o uguale a 60 Km/h, non si deve  neppure avere l’Attestato di pilota APR.

L’operazione non critica in VLOS non richiede l’autorizzazione ENAC ma è sufficiente la trasmissione di una dichiarazione. In tutti gli altri casi (ossia EVLOS ) è necessaria l’autorizzazione.

Operazioni critiche

Per operazioni specializzate critiche si intendono quelle operazioni che non rispettano, anche solo parzialmente, quelle non critiche. E richiedono sempre l’autorizzazione ENAC.

Le caratteristiche delle aree dove è prevista l’attività sono reperibili presso il sito ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al volo) nella sezione servizi on line /AIP /ENR dove sono scaricabili le carte aeronautiche per il volo a vista (VFR) relative a tutta l’Italia (ENR 6) dove sono riportate le estensioni e le caratteristiche delle aree ATZ, CTR, … (ENR 5) con aggiornamento annuale e, per il mese in corso nella LISTA DEI NOTAM VALIDI.

Fonti:

https://www.enac.gov.it/Home/
https://www.enav.it/
http://www.uilpavvf.com
https://www.aeroclublaquila.it/

 Ing. Luca Pettine- ZED PROGETTI srl

The use of remote pilotage aircraft systems, generically called “drones”, requires mandatory to operate in compliance with the Regulations and absolutely in safe conditions, since it is certainly not possible to skimp on activities related to ensuring what is necessary and the necessary costs.

In particular, the following considerations apply.

An object capable of flying under the command of a pilot who does not reside in the medium itself is called Remotely piloted aerial vehicle.

These vehicles, regardless of their characteristics (e. g. weight, autonomy, instrumentation possessed,…) are divided into two categories according to the use for which they are used.

MODEL AIRCRAFT
if they are used exclusively for recreational and sports purposes.

RPAS = Remotely Piloted Aircraft Systems
if they are used for specialised operations or in scientific, experimental and research activities. In particular, specialised operations are defined as activities that involve the performance of a service for consideration or not, i. e. on behalf of a client. Examples, not exhaustive, of specialized operations are: filming, television, photographic services, surveillance of the territory or installations, environmental monitoring, agricultural uses, photogrammetry, advertising, training,….

This means that the same remotely piloted aircraft can be used as a model aircraft or as a RPAS if it is used for the performance of a service on behalf of a contractor.

Whether it is used as an aircraft model or as RPAS, the reference legislation, i. e. the obligations that must be respected in Italy, resides in Italian Civil Aviation Authority Regulations for airborne remote pilotage aircraft.