Limiti imposti alle proprietà esclusive dal Regolamento di Condominio

Limiti imposti alle proprietà esclusive dal Regolamento di Condominio

Block Regulation's limits to property

Limiti imposti alle proprietà esclusive dal Regolamento di Condominio

La Corte di Cassazione (Sentenza 3002/2010):

  • ha osservato che il regolamento condominiale contrattuale ha sì il potere di restringere le facoltà inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini

ma

  • ha anche ricordato che i divieti in questione, proprio perché comprimono i poteri delle facoltà spettanti ai con­domini sulle parti di proprietà loro esclusiva, devono essere sanciti in modo non equivoco, così da non lasciare alcun margine di incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni.

Il principio generale è quindi il seguente: il regolamento contrattuale può imporre limitazioni all’uso del bene individuale, ma tali limitazioni non solo non possono mai essere interpretate in modo analogico ma devono essere interpretate in senso restrittivo, ciò al fine di garantire al massimo l’espressione della libertà individuale nell’uso dei beni di proprietà esclusiva.

Un’altra Sentenza di interesse per la tematica in esame è rappresentata da Corte di Cassazione civile, sezione VI, Sentenza 11 settembre 2014, n.19229 che enuncia:
“Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest’ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrispon­da ad un interesse meritevole di tutela”.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

 Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl