Il conto termico 2.0

Il conto termico 2.0

"Conto Termico 2.0" an Italian government subsidy

Il conto termico 2.0

Il Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016), in vigore dal 31 maggio 2016, aggiorna quello già introdotto dal D.M. 28/12/2012 ed è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla Pubblica Amministrazione, per riqualificare e migliorare le prestazioni energetiche dei propri edifici, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Il Conto Termico 2.0 è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello introdotto nel 2012. Oltre ad una rimodulazione delle modalità di accesso e ad un ampliamento della platea dei soggetti ammessi, sono state introdotte misure di sostegno per nuovi interventi di efficienza energetica, tra i quali l’installazione di sistemi di illuminazione a Led e ad alta efficienza e di tecnologie di building automation, nonché interventi di trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Le modifiche più significative riguardano anche l’aumento della taglia degli impianti ammessi agli incentivi e lo snellimento della procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo. Il catalogo è un elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica, con­formi ai requisiti tecnici previsti dal decreto, con potenza termica fino a 35 kW, o superficie di 50 mq nel caso di collettori solari.
Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede ad un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio. Altre novità riguardano gli incentivi stessi, decisamente più significativi rispetto al precedente Decreto. L’incentivo, infatti, che nella maggior parte dei casi va a coprire il 40% dell’investimento, sale al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e può arrivare al 55% nel caso di interventi di isolamento termico abbinati a interventi di installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale. È del 65%, infine, per la trasformazione di edifici esistenti della Pubblica Amministrazione in «Edifici a Energia Quasi Zero».

Con il nuovo Decreto vengono confermate le annualità delle rate (da 2 a 5 anni) ma si assiste ad una rimodulazione dei termini di erogazione degli incentivi, con l’innalzamento del limite per l’erogazione in un’unica rata (dai precedenti 600 € si passa agli attuali 5.000 €) e la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 180 a 60 giorni.
Frutto del compromesso tra Regioni e Ministero dello Sviluppo Economico è l’introduzione nel nuovo Conto Termico di un meccanismo che offre alla Pubblica Amministrazione la possibilità di richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata, nel caso di procedura di accesso diretto, o l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto, nel caso di procedura di prenotazione degli incentivi.

La richiesta degli incentivi deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale informatico predisposto dal GSE, denominato «Porta/termico», accessibile dal sito https://applicazioni.gse.it, tramite il quale i soggetti, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’ intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo.

Nell’ambito del campo di applicazione conto termico 2.0 occorre distinguere tra soggetti ammessi, responsabili e delegati.

Soggetti ammessi
Sono i soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione, titolari di diritto di proprietà o di diritto reale o personale di godimento dell’edificio /immobile in cui l’intervento deve essere realizzato, nello specifico:
1) Amministrazioni Pubbliche relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di incremento dell’efficienza energetica e/o degli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 4, commi 1 e 2);

Si precisa che per Amministrazioni Pubbliche si intendono:

  1. tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e oro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, identificate ai sensi D.lgs. n. 165/2001;
  2. gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
  3. le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
  4. le società Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991, e s.m. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
  5. le Cooperative di abitanti (legge 164/2014) iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59/92;

Le categorie di cui alle lettere d) ed e) sono equiparate alla Pubblica Amministrazione ai soli fini dell’accesso agli interventi afferenti alla Categoria 1 (vedi nel seguito).

2) Soggetti Privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rin­ novabili (art. 4, comma 2).

Nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni , le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie , gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie al servizio delle Amministrazioni Pubbliche. Sono altresì comprese le cooperative di abitanti iscritte ali’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.

Soggetto Responsabile
È il soggetto che:

  • sostiene direttamente le spese per l’ esecuzione degli interventi;
  • presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risulta ndo ne responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento;
  • stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto e riceve gli incentivi;
  • è tenuto a conservare correttamente, garantendone il riscontro , gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016 e nelle regole applicative del GSE, per tutta la durata dell’ incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo;
  • in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto , anche dell’ eser­cizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di decadenza dall’incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 16/02/2016

Il Soggetto Responsabile si identifica, in genere, con il soggetto ammesso, in qualità di soggetto che sostiene direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi. Tuttavia vi sono dei casi specifici in cui le due figure non coincidono. Infatti, le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti privati, ai fini della richiesta di accesso agli incentivi, possono avvalersi dell’intervento di una ESCO (Energy Service Company) stipulando contratti di rendimento energetico o prestazione energetica (Energy Performance Contract- EPC) o contratti di servizio energia, recanti l’eventuale finanziamento conto terzi.
I requisiti minimi di tali contratti sono quelli previsti all’allegato 2 del D.Lgs. n. 115 / 2008 e ss.mm.ii. e all’Allegato 8 del D.Lgs. n. 102 /20 14 e ss.mm.ii..
In tali circostanze il Soggetto Responsabile coincide con la ESCO, in qualità di soggetto che ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi.
A partire dal 19 luglio 2016, per interventi realizzati in virtù di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al nuovo Conto Termico, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di Soggetto Responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.
In caso di finanziamento tramite terzi (es. Istituto bancario) degli interventi, il Soggetto Responsabile coincide con il soggetto ammesso o con la ESCO, se quest’ultima ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi sulla base del contratto di rendimento energetico con la Pubblica Amministrazione o di prestazione/servizio energetico con il soggetto privato.
In riferimento agli interventi per i quali le Amministrazioni Pubbliche possono accedere al meccanismo incentivante, in qualità di Soggetto Responsabile o avvalendosi di una ESCO, si precisa che l’e d ificio deve essere di proprietà dell’amministrazione. Qualora l’edificio sia di pro­ prietà privata, la Pubblica Amministrazione che utilizza l’immobile può accedere al meccanismo incentivante, in qualità di Soggetto Responsabile o avvalendosi di una ESCO, esclusivamente per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2 del Decreto.

Soggetto Delegato
Per Soggetto Delegato si intende la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale informatico predisposto dal GSE.
Nella maggior parte dei casi il Soggetto Delegato coincide con il tecnico abilitato.

Si riportano gli interventi incentivati in rate annuali costanti, per la durata temporale definita nelle tabelle sottostanti:

Interventi ammissibili solo per Amministrazioni Pubbliche

Tabella 1 – Categoria 1: interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (art.4, comma 1)

Categoria Sigla (*) Tipologia di intervento Soggetto ammesso Riferimenti Decreto
Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti 1.A Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera a)
1.B Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera b)
1.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera c)
1.D Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera d)
1.E Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera e)
1.F Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera f)
1.G Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore Amministrazioni pubbliche Art. 4, comma 1, lettera g)

(*) La sigla identifica la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile.

Interventi ammissibili per Amministrazioni Pubbliche e per i privati

Tabella 2 – Categoria 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (art.4, comma 2)

Categoria Sigla (*) Tipologia di intervento Soggetto ammesso Riferimenti Decreto
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari
esistenti
2.A  Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW) Amministrazioni pubbliche e soggetti privati  Art. 4, comma 2, lettera a) 
2.B   Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) Amministrazioni pubbliche e soggetti privati  Art. 4, comma 2, lettera b)  
2.C Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 mq) Amministrazioni pubbliche e soggetti privati Art. 4, comma 2, lettera c)
2.D Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore Amministrazioni pubbliche e soggetti privati Art. 4, comma 2, lettera d)
2.E Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore Amministrazioni pubbliche e soggetti privati Art. 4, comma 2, lettera e)

(*) La sigla identifica la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile.

Gli interventi sopra descritti devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione, nonché devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. È altresì necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno con­sentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi.

Diagnosi e certificazione energetica

La diagnosi energetica precedente l’intervento e la certificazione energetica successiva sono obbligatorie e devono corredare la richiesta di incentivo nei casi elencati di seguito:

  1. in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, nel caso di interventi di isola­ mento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento I.A) o interventi di trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (intervento 1.E);
  2. in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW1, per interventi, realizzati sull’intero edificio, di:
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume clima­tizzato (intervento 1.B);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione (intervento 1.C);
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili (intervento l .D);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di clima­tizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (intervento 2.A);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di gene­ ratore di calore alimentato da biomassa (intervento 2.B);
  • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (in­ tervento 2.C);
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.E).

La diagnosi e l’attestato di prestazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamcnto. Anche le spese per la diagnosi e la certificazione energetica degli interventi che le prevedono obbligatoriamente sono incentivate (100% per Amministrazioni pubbliche e 50% per i privati).

Multi-intervento

E’ possibile il multi-intervento ossia la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipo­logia, relativi allo stesso edificio o unità immobiliare.

Si  precisa che, in questo caso:

  1. Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda «mul­ti-intervento») entro sessanta giorni dalla conclusione dell’ intervento;
  2. La data di conclusione dell’ intervento corrisponde a quella della conclusione lavori dell’ul­timo intervento realizzato;
  3. In alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento , può essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati che dettagli, adeguatamente e comunque, tutti gli N interventi;
  4. La valutazione della richiesta di concessione degli incentivi , operata dal GSE, prevede un procedimento istruttorio unico; qualora , anche con riferimento ad un singolo intervento (degli N costituenti il «multi-intervento»), fossero rilevate delle non-conformità tali da richiedere integrazioni di natura documentale al Soggetto Responsabile, l’ intero procedi­mento verrà sospeso;
  5. La tabella inserita nella richiesta di concessione degli incentivi riassume gli importi indi­cativi specifici per ciascun intervento , le relative ripartizioni in rate nonché i totali annui previsti come erogazione a favore del Soggetto Responsabile; l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Apparecchi pre-qualificati

Il catalogo degli apparecchi pre-qualificati è una novità introdotta dal D.M. 16 febbraio 2016 per semplificare la procedura di accesso agli incentivi per l’installazione di apparecchi, macchine e sistemi per la produzione di energia termica. Si tratta di una lista di prodotti idonei, rispondenti ai requisiti di conformità contenuti negli allegati al Conto Termico, con potenza termica fino a 35 kW (e superficie fino a 50 mq per i collettori solari), per i quali si può usufruire di una procedura semi-automatica.
In sintesi, qualora l’ intervento incentivabile faccia riferimento ad apparecchi contenuti nel catalogo, al momento di caricare i dati e le informazioni necessarie per la richiesta di incentivo , il Soggetto Responsabile è esonerato nell’inserimento dei dati e delle specifiche tecniche relative al sistema impianto.

Cumulabilità degli incentivi

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Decreto, l’ ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute (e ammesse), come dichiarate dal Soggetto Responsabile, e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Fermo restando i richiamati limiti, l’art . 12 del Decreto, in materia di cumulabilità degli incentivi, dispone quanto segue:

  1. Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;
  2. L’ammontare complessivo dell’incentivo concesso alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato;
  3. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati , in deroga a quanto previsto al punto I, gli incentivi del Conto Termico sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento comples­sivo massimo pari al 100 % delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.

Al riguardo si osserva che:

  • per gli interventi realizzati su edifici pubblici ad uso pubblico dalla PA in qualità di Sog­getto Responsabile, o avvalendosi di una ESCo, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili anche con contributi in conto capitale, statali e non stata li, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al I00% delle spese ammissibili; contrariamente, nel caso di edifici privati ad uso pubblico dalla PA, gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale, non statali, limitatamente agli interventi di categoria 2 cui la PA può accedere in questo caso;
  • per gli interventi realizzati da Soggetti privati (non imprese), gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili solo ed esclusiva mente con altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
  • per gli interventi realizzati da Soggetti privati titolari di partita IVA, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite previsto dalla legi­slazione comunitaria sugli aiuti di Stato, in funzione della dimensione di impresa (rif. raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE). Nello specifico, con riferimento agli aiuti a favore delle energie rinnovabili e agli aiuti per l’ uso efficiente dell’energia , la cu­mulabilità avviene, rispettivamente , nei limiti di un finanziamento massimo pari a: 65% e 50% nel caso di piccola impresa; 55% e 40% nel caso di media impresa; 45% e 30% nel caso di grande impresa.

Fonti:
“Nuovo conto termico” – Vitale – Ed. GRAFILL
https://www.gse.it/

 Ing. Marco A. Tazzi – ZED PROGETTI srl

The “Conto Termico 2.0” is a 2016 Italian government subsidy granted by GSE (Electricity Services Operator) to increase the energy efficiency of existing buildings and the production of thermal energy from renewable sources and high-efficiency systems.
The beneficiaries are public administrations, businesses and private individuals who will have access to funds of 900 million euros per year, 200 million of which will be allocated to the Public Administration, to upgrade and improve the energy performance of their buildings, reducing consumption costs and recovering part of the costs incurred in a short time.

The “Conto Termico 2.0” is a mechanism, as a whole, renewed compared to that introduced in 2012. In addition to a resizing of the access modalities and an increase in the number of admitted subjects, support measures were introduced for new energy efficiency interventions, including the installation of Led and high efficiency lighting systems and building automation technologies, as well as interventions for the transformation of existing buildings into nearly zero energy buildings. The most significant changes also concern the increase in the size of the installations eligible for the incentives and the streamlining of the procedure for direct access for the luminaires in the catalogue. The catalogue is a list, made public and periodically updated by the GSE, containing appliances, machines and systems, identified by brand and model, for the production of thermal energy, complying with the technical requirements provided for by the decree, with a heat output up to 35 kW, or 50 square meters in the case of solar collectors.
By purchasing one of the products in the list, the operator can access a simplified procedure for filling in the application form, in which it is not necessary to indicate the data relating to the description of the appliance. Other innovations concern the incentives themselves, which are decidedly more significant than the previous Decree. The incentive, in fact, that in most cases covers 40% of the investment, rises to 50% for thermal insulation in E/F climate zones and can reach 55% in the case of thermal insulation combined with the installation of a new winter air conditioning system. Finally, it is 65% for the transformation of existing Public Administration buildings into “Almost Zero Energy Buildings”.