Limiti alle innovazioni in un condominio

Limiti alle innovazioni in un condominio

Limits to innovations in a block

Limiti alle innovazioni in un condominio

Con riferimento alla Sentenza 30 maggio 1996, n. 5028, la Corte di Cassazione ha precisato, in linea generale, quali sono i limiti del potere dell’assemblea di disporre innovazioni, affermando l’esistenza di un potere discrezionale dell’assemblea non sindacabile dal giudice:

  • il primo limite è rappresentato da quello che oggi è il comma 4 dell’articolo 1120, l’assemblea, nel suo potere di disporre innovazioni, subisce il divieto di disporre quelle che rendano inservibile il bene comune a uno o più condomini, che pregiudichino la sicurezza e la stabilità del fabbricato o che alterino il suo decoro architettonico.
  • il secondo limite è costituito dalle innovazioni gravose e voluttuarie. L’innovazione gravosa o voluttuaria in rapporto alle condizioni all’importanza dell’edificio è consentita solo se consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata con la possibilità pertanto di esonerare da ogni contribuzione i condomini che non intendano trarne vantaggio oppure, in assenza di tale condizione, quando la maggioranza accetti di sopportare integralmente la spesa.

Il limite generale del potere di innovazione dell’assemblea è pertanto duplice e si articola attraverso le regole delle cosiddette innovazioni vietate e di quelle gravose o voluttuarie che, a meno che non ricorrano le condizioni appena descritte, non possono essere deliberate dall’assemblea.
Non costituisce però limite del potere di innovazione, come precisato dalla Cassazione nella citata la mancata prova della effettiva necessità dell’opera che si è deciso di eseguire.

Occorre quindi ricordare, in linea generale, che l’assemblea è titolare di un potere discrezionale in ordine alle innovazioni, ai miglioramenti ed alle manutenzioni che intende realizzare sul fabbricato condominiale e sui beni comuni in generale. Pertanto, se non è violato il limite di cui all’articolo 1120 co. 4 e se non è violato il precetto di cui all’articolo 1121, il giudice non può che affermare la liceità e la legittimità dell’innovazione decisa dall’assemblea, non potendo sovrapporre la propria valutazione discrezionale a quella che è stata fatta dall’assemblea, in conformità al principio generale secondo il quale la gestione del bene comune è demandata dalla legge alle decisioni della maggioranza dei condomini.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

 Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl