Allaccio ad impianti comuni e cambio di destinazione d’uso in un condominio

Allaccio ad impianti comuni e cambio di destinazione d’uso in un condominio

Connection to common plants and change in a block

Allaccio ad impianti comuni e cambio di destinazione d’uso in un condominio

La Corte di Cassazione (Sentenza 21832/2007), a riguardo della presenza, nel regolamento di condominio, del divieto di non modificare gli impianti comuni, ha affermato che l’allaccio di nuove utenze agli impianti di uso generale non costituisce loro modificazione, a meno che non si dimostri che tale allacciamento avrebbe determinato un pregiudizio sulla funzionalità dell’impianto.
In merito alla possibilità del cambiamento della destinazione d’uso di un immobile all’interno di un condominio, la Cassazione ha inoltre ribadito il principio secondo il quale all’interno di un condominio il condomino può liberamente disporre il mutamento della destinazione dell’unità immobiliare di sua proprietà (ove ciò sia consentito dalla normativa vigente urbanistica e di settore) tranne nel caso in cui un regolamento condominiale contrattuale impedisca esplicitamente quella modificazione. Tale principio di diritto condominiale è collegato al più ampio principio di libertà del proprietario di utilizzo del bene.

Il potere del proprietario del bene esclusivo in condominio è però limitato dall’articolo 1122 del Codice civile, secondo il quale nell’unità immobiliare di sua proprietà (e nelle parti comuni a lui concesse in uso) il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In assenza di tali pregiudizi vi è la libertà piena del proprietario di adibire la propria unità immobiliare all’uso che gli è più congeniale, con il limite di non causare danno agli altri.  Si prescrive comunque che però il condomino debba sempre rendere edotta l’assemblea delle opere che intenda eseguire sulla proprietà individuale.

(fonte “Il Condominio” – Tambosi – Ed. SEAC 2015)

 Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl