LE FIGURE PROFESSIONALI CONNESSE ALLA MISURAZIONE DEL GAS RADON

LE FIGURE PROFESSIONALI CONNESSE ALLA MISURAZIONE DEL GAS RADON

SPECIALISTS RELATED TO RADON GAS MEASUREMENT

LE FIGURE PROFESSIONALI CONNESSE ALLA MISURAZIONE DEL GAS RADON

Il Radon (Rn-222) è un gas radioattivo inodore e incolore estremamente volatile prodotto dal decadimento di tre nuclidi capostipiti: il Thorio-235 e l’Uranio-235 e 238. Giunge negli ambienti di vita e di lavoro attraverso la falda acquifera ed il terreno penetrando attraverso l’involucro del manufatto edilizio ed accumulandosi principalmente in ambienti sotterranei, interrati, seminterrati ed anche al piano terra, ove la ventilazione è ridotta. La presenza del radon si può riscontrare anche in materiali da costruzione ricavati dal riciclo di materiali contaminati, quali i cementi e le ceramiche prodotti con scorie di alto forno, i mattoni prodotti con fanghi rossi (scarti della produzione dell’alluminio ), i cementi di origine pozzolanica ed i tufi ed in tale caso l’estensione nei fabbricati può riguardare anche i piani superiori.
Il Radon è indicato, dopo il fumo, come la principale causa del cancro ai polmoni. In Europa è responsabile di circa il 10% dei casi di cancro polmonare.

In Italia la normativa di riferimento a livello nazionale è attualmente costituita dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 entrato in vigore il 27/08/2020 quale attuazione della Direttiva europea 59/2013/Euratom e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, ovvero il D.Lgs 230/95, 241/2000 e 187/2000.

All’interno di tale normativa oltre ad indicazioni su previsioni di Piano Nazionale d’Azione per il Radon e di richiesta di adeguamento delle Regioni, che genereranno la solita pletora di localismi normativi tramite Leggi Regionali nuove o modifiche delle esistenti (e relative solite dilatazioni dei tempi attuativi effettivi), vengono introdotti i nuovi livelli massimi di riferimento per le abitazioni ed i luoghi di lavoro della concentrazione di Radon in aria, ossia:

  1. 300 Bq/mc anno PER LE ABITAZIONI ESISTENTI
  2. 200 Bq/mc anno PER ABITAZIONI COSTRUITE DOPO IL 31 DICEMBRE 2024
  3. 300 Bq/mc anno PER I LUOGHI DI LAVORO
  4. 6 mSv/anno DOSE EFFICACE ASSORBITA

In tal senso assume, ovviamente, sempre importanza la misurazione dei livelli di Radon, attività che deve essere svolta da figure professionali specifiche.

In particolare, in sintesi, per tale attività si possono distinguere due ambiti di riferimento:

  1. LUOGHI DI LAVORO
  2. ABITAZIONI

1. LUOGHI DI LAVORO

Nei LUOGHI DI LAVORO, l’analisi dell’esposizione al Radon deve essere eseguita nei casi di (Art. 16):

  1. LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI
  2. LUOGHI DI LAVORO IN LOCALI SOTTERRANEI O AL PIANO TERRA LOCALIZZATI NELLE AREE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE RADON
  3. TIPOLOGIA DI LUOGHI DI LAVORO IDENTIFICATE NEL PIANO NAZIONALE RADON
  4. STABILIMENTI TERMALI

In tale ambito si può considerare che, di fatto, la figura professionale a cui deve essere affidata la misurazione (sempre annuale) sia l’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE. Questa figura è definita al (D.Lgs. 101 del 31/07/2020):

Titolo II art. 7 – punto 39)
Esperto di Radioprotezione: la persona incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 130. Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’art. 130.

Di fatto, l’Esperto in Radioprotezione corrisponde alla “vecchia” figura dell’ESPERTO QUALIFICATO (EQ) introdotta nella legislazione italiana dal D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964. Il percorso di formazione dell’EQ prevede obbligatoriamente, oltre alle lauree caratterizzanti (laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria), un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano le sorgenti corrispondenti a ciascun grado di abilitazione e sotto la guida del relativo Esperto qualificato (complessivi 240 giorni lavorativi per il 2° grado e 360 giorni lavorativi per il 3° grado), per poter sostenere l’esame di abilitazione di EQ presso il Ministero del Lavoro secondo il grado prescelto su un elenco di argomenti definiti per legge (nell’Allegato V al D.Lgs. 241/2000, che aggiorna il D.Lgs. 230/95 in vigore da 1.1.2001) per ciascun grado di abilitazione. In particolare i 3 gradi di abilitazione risultano:

  • I grado: sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
  • II grado: sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
  • III grado: sorveglianza fisica di tutte le sorgenti radiogene e/o radioattive non comprese nel I e II grado.

Le Associazioni di categoria (es. ANPEQ – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI) sembrano riferire che per le misurazioni di Radon debbano essere affidate solo ad un EQ (ora Esperto in Radioprotezione) di II grado in quanto è indicato per la sorveglianza “da materie radioattive”. E’ comunque sempre necessario, nel solito marasma interpretativo, far riferimento alla normativa regionale specifica ed alla prassi delle ASL locali di competenza.
A causa del sovrapporsi e delle definizioni nelle normative susseguitesi nel tempo e regionali, secondo una certa interpretazione ed in base alle indicazioni presenti attualmente in alcune Linee Guida regionali (es. Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei correlate) per queste attività si potrebbe anche considerare la possibilità di operare la misurazione tramite un RESPONSABILE TECNICO DELLE MISURE che “deve possedere una adeguata formazione tecnico-scientifica e una documentata esperienza sulla misura della concentrazione di radon in aria” ovvero direttamente al laboratorio di analisi senza riferire direttamente ad un EQ. Lo stesso entrerebbe in gioco nel caso di superamento dei livelli massimi delle concentrazioni medie annue nonostante l’adozione di misure correttive in quanto l’EQ è poi l’unico a poter definire la dose efficace assorbita (art. 17 comma 4). 
Comunque, in termini sintetici e cautelativi per il Committente, a parere dello scrivente, si può considerare che la materia relativa alle concentrazioni di Radon in ambiente di lavoro sia di pertinenza dell’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE di II grado (vedasi anche art. 109 relativamente a Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti).

Come nota a margine (Allegato II – SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON), si ricorda che il contenuto della Relazione tecnica relativa al livello di esposizione Radon rilevato (di cui all’art. 17 comma 6) deve contenere almeno:
a) intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la relazione;
b) identificazione univoca del documento (numero o codice progressivo e data);
c) dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita IVA) e indirizzo;
d) identificazione univoca del punto di misura, con l’indicazione del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);
e) associazione univoca dei punti di misurazione con il dispositivo di misurazione;
f) tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a norme nazionali o internazionali;
g) indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni dispositivo di misurazione;
h) risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l’incertezza estesa associata;
i) eventuali note relative ai risultati;
j) firma del responsabile della misurazione e del responsabile del rilascio dei risultati.


2. ABITAZIONI

L’esposizione al Radon nelle abitazioni è trattata nell’art.19 (D.Lgs. 101 del 31/07/2020) in cui si indica che:

Comma 1
“… le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell’articolo 11, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon nell’ambiente chiuso attraverso i servizi di cui all’articolo 155, comma 3, o intraprendono specifici programmi di misurazione.”

Ed inoltre che:

Comma 4
“Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di misurazione di cui all’articolo 155, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell’immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita’ ambientale, di cui all’articolo 152.”

Più specificamente (Allegato II – SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON), per le abitazioni, le misurazioni (annuali) vanno eseguite almeno in un locale privilegiando i piani più bassi dell’abitazione stessa, i locali con più alto fattore di occupazione quali ad esempio le camere da letto. Per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq e’ necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione. 

Quindi nelle ABITAZIONI, l’analisi dell’esposizione al Radon va correttamente sempre valutata in un anno (salvo indicazioni diverse da Leggi Regionali e/o ASL di competenza) ed in particolare risulta attualmente già obbligatoria nei casi di cambi di destinazione d’uso in vari Regolamenti Edilizi Comunali nei casi di PIANI INTERRATI, SEMINTERRATI ed eventualmente piani terra.

In merito a chi può effettuare le misurazioni di gas Radon nelle abitazioni, il riferimento è, nella norma attuale, nel già citato art. 155 comma 3, in cui ci si riferisce ad attività di servizio di dosimetria individuale ed organismi di misura, ossia non a figure professionali specifiche ma più genericamente a società accreditate/laboratori di misura ovvero all’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) o l’INAIL. In tal senso, in attesa di eventuali aggiornamenti, oltre all’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE, che è figura sempre valida, altra figura professionale per la misurazione può essere anche il sopraccitato RESPONSABILE TECNICO DELLE MISURE (che “deve possedere una adeguata formazione tecnico-scientifica e una documentata esperienza sulla misura della concentrazione di radon in aria”). Per completezza, ad oggi, tale responsabile tecnico non è però normativamente definito in modo preciso anche se si può comunque indicare che ad esempio un Ingegnere iscritto all’Albo, a prescindere dall’indirizzo, possa essere considerato tale.
Fatte salve indicazioni diverse da Leggi Regionali e/o ASL di competenza, queste 
due figure non possono però intendersi, per tale ambito, obbligatorie ma solo di ausilio al proprietario o al detentore dell’abitazione nell’ambito del corretto posizionamento dei rilevatori in quanto il riferimento resta sempre e solo la società accreditata/laboratorio di misura che rilascia, di fatto, il certificato finale con i risultati di misurazione.

Obbligatoria è invece, nel caso di superamento dei limiti di concentrazione Radon ammissibili, la figura dell’ ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO RADON come nel seguito descritta.


In entrambi i casi (LUOGHI DI LAVORO o ABITAZIONI), nel caso in cui si abbia un superamento dei valori soglia, il D.Lgs. 101/2020 introduce ora una nuova figura a cui si deve obbligatoriamente affidare l’attività di mitigazione/correzione dei livelli di Radon costituita dall’ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO RADON e definita al:

Titolo II art. 7 – punto 40)
Esperto in interventi di risanamento radon: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell’art. 15.
Ossia (art. 15):

  1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.
  2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.

Nello specifico:

ALLEGATO II
REQUISITI ESPERTO IN INTERVENTI RISANAMENTO RADON:

  1. Abilitazione all’esercizio della professione di geometra, ingegnere, architetto (indicazioni vengono riferite che verrà inclusa anche le figura del perito industriale);
  2. Corsi di formazione e di aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale. 

 Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

Radon (Rn-222) is an extremely volatile odourless and colourless radioactive gas produced by the decay of three parent nuclides: Thorio-235 and Uranium-235 and 238. It reaches living and working environments through the water table and the ground penetrating through the building envelope and accumulating mainly in underground, basement and basement environments and also on the ground floor, where ventilation is reduced. The presence of radon can also be found in building materials obtained from the recycling of contaminated materials, such as cements and ceramics produced with blast furnace slag, bricks produced with red sludge (waste from the production of aluminium), cements of pozzolanic origin and tuff and in this case the extension in the buildings can also concern the upper floors.
Radon is indicated, after smoking, as the main cause of lung cancer. In Europe it is responsible for about 10% of lung cancer cases.

In Italy, the reference legislation at national level is currently Legislative Decree 101 of 31/07/2020, which came into force on 27/08/2020 as implementation of European Directive 59/2013/Euratom and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom and 96/29/Euratom on ionising radiation, i.e. Legislative Decree 230/95, 241/2000 and 187/2000.

Within this legislation, in addition to indications on the National Action Plan for Radon and the request for adaptation by the Regions, which will generate the usual plethora of regulatory localisms through new Regional Laws or modifications of the existing ones (and the usual expansion of the effective implementation time), the new maximum reference levels for homes and workplaces of the concentration of Radon in the air are introduced, that is:

300 Bq/mcxyear FOR EXISTING HOUSES
200 Bq/mcxyear FOR LODGINGS CONSTRUCTED AFTER 31 DECEMBER 2024
300 Bq/mcxyear FOR WORK PLACES
6 mSv/year EFFECTIVE ABSORBITIVE DOSE
In this sense, of course, the measurement of Radon levels is always important, an activity that must be carried out by specific professional figures.

In particular, in summary, two areas of reference can be distinguished for this activity:

1. WORKPLACES
2. HOUSES