Le responsabilità del Direttore dei Lavori negli appalti privati
Responsibility of the Works Supervisor in private contracts
- 20 Mar 2022
Il Direttore dei Lavori (DL) è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di opere di edilizia, con lo scopo di seguire l’andamento regolare del cantiere.
Al pari di altre figure professionali in Italia la sua attività è regolata da una miriade di norme e di rimandi alla normativa ed a sentenze di settore che espongo tale ruolo a notevoli responsabilità civili e penali. Questo avviene, peraltro, all’interno di una realtà lavorativa quale quella dell’edilizia molto spesso dominata, per varie ragioni, da pressapochismo, manovalanza non sempre di professionalità adeguata, impostazione imprenditoriale livellata a standard anacronistici ma, anche, sempre più spesso, ad onor del vero, da pretese di irraggiungibile perfezione da parte della Committenza.
Per tali ragioni, pur comprendendo le necessità di guadagno per poter continuare a vivere, è sconsigliabile assumersi tali responsabilità se non a seguito di un compenso realmente adeguato, anche perché, in relazione alle responsabilità correlate è, di fatto, obbligatorio se si vuole almeno limitare le possibilità di passare le proprie giornate nelle aule di Tribunale (e quindi annullare anche i minimi guadagni spesso accettati per poter lavorare) effettuare un controllo pressoché continuo in cantiere, con tutti gli oneri derivanti.
In estrema sintesi:
- Deve eseguire personalmente l’incarico assunto ma può valersi di sostituiti e ausiliari (comunque, di fatto, sempre sotto la sua diretta responsabilità e ne risponde per danni se non ha esercitato esattamente la prestazione dovuta).
- Deve essere retribuito in modo adeguato.
- Ha diritto, salvo diversa pattuizione, ad avere anticipi sulle spese e sul compenso.
- Il suo incarico rientra nella tipologia delle obbligazioni di mezzi ossia quelle in cui è tenuto a svolgere un’attività determinata, senza assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito, mentre nelle obbligazioni di risultato si è obbligati a compiere un’attività e da ciò ottenere un certo risultato
- Non può ritenere cose e documenti ricevuti se non per un periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.
- Può recedere dal contratto per giusta causa ma il recesso deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
- E’ responsabile insieme al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché al permesso. L’unico modo per sollevarsi da responsabilità è contestare formalmente agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.
Nello specifico: ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il direttore dei lavori è esonerato dalla responsabilità penale in merito all’attività edilizia non conforme alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo, qualora contestualmente:
• contesti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire al titolare dello stesso, al committente ed al costruttore;
• comunichi la violazione medesima all’amministrazione comunale;
• nei casi di totale difformità o di variazione sostanziale, rinunci all’incarico, comunque con tempestività, ossia non appena l’illecito si profili in maniera obiettiva, ovvero non appena egli sia venuto a conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese. La rinuncia all’incarico è comunque in tale caso sempre necessaria in quanto altrimenti la responsabilità penale del direttore dei lavori permane. E comunque è necessario che i lavori abusivi non siano già inziati prima delle dimissioni ovvero dare precise giustificazioni perchè ciò sia potuto accadere. - E’ responsabile insieme al costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
- Nel caso di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed in generale con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, deve deve fornire al costruttore, affinché provveda alla loro denuncia allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC), una relazione illustrativa firmata insieme al progettista dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. Deve poi depositare allo sportello unico , tramite PEC, entro il termine di sessanta giorni, una relazione sull’adempimento a strutture ultimata e quindi consegnarla al collaudatore.
- Deve verificare che siano in cantiere (e ne è responsabile che ci siano): il progetto dell’opera firmato dal progettista completo anche della relazione illustrativa sulle caratteristiche, qualità e prestazioni dei materiali ed il giornale dei lavori, tutti controfirmati, oltre che dal direttore dei lavori, anche dal costruttore
- Negli edifici pubblici ed aperti al pubblico è responsabile, insieme al progettista, al responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed al collaudatore, ciascuno per la propria competenza, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate.
- Nel caso di denuncia dei lavori e presentazione di progetti di costruzioni in zona sismica deve firmare anch’egli il progetto
- Deve svolgere la sua attività con diligenza, prudenza e perizia.
- Deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione dell’opera. Pertanto è tenuto a rifiutare l’incarico quando questo esuli dalla sua abilitazione o dalle sue capacità professionali.
- Deve prendere formale visione del progetto della fondazione, di controllare la rispondenza dello stato effettivo dei luoghi a quello descritto in progetto, di far eseguire saggi nei terreni di fondazione per prendere esatta cognizione dei terreni medesimi.
- Sebbene la giurisprudenza sia discordante è opportuno che provveda all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella “buona riuscita” del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi.
- Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. L’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
- La sua responsabilità non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione
- Non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzione
- E’ responsabile in solido con l’appaltatore per vizi dell’opera ma solo nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso
- Deve avvisare il committente della necessità di presentare la comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della D.I.A.
- Può essere chiamato in causa insieme a progettista e appaltatore in relazione alla condizione di garanzia decennale sull’immobile (ex Art. 1669 C.C. – Rovina e difetti di cose immobili)
- E’ responsabile per mancata osservanza a permesso di costruire e leggi urbanistiche (ovviamente in termini una responsabilità oggettiva, essendo sempre necessario che il tecnico sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone). E non può invocare la buona fede, il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente, ovvero si disinteressi, lo svolgimento delle opere.
- E’ responsabile anche di opere abusive che sono svolte contemporaneamente a quelle relative al suo incarico anche se non riguardano le stesse.
- Il tecnico è chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell’edificio è obbligato a garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell’edificio.
Volendo altresì invece addentrarsi nei meandri della normativa si possono distinguere tre ambiti principali di riferimento:
- Il Codice Civile
- Il DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia)
- I pronunciamenti giurisprudenziali
A. Le disposizioni del Codice Civile
L’attività del DL è regolata in via generale dalle norme applicabili alle prestazioni d’opera intellettuale previste dagli artt. dal 2230 a 2238 del Codice Civile.
In particolare:
Art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 – Mancanza d’iscrizione.
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 – Esecuzione dell’opera.
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Art. 2233 – Compenso.
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Art. 2234 – Spese e acconti.
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 – Divieto di ritenzione.
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236 – Responsabilità del prestatore di opera.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art. 2237 – Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 – Rinvio.
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.
Sono inoltre di interesse gli artt. 1218 e 1228 relativi alla responsabilità del debitore, anche per fatto degli ausiliari:
Art. 1218 – Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Art. 1228 – Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
L’art. 2043 del Codice civile, che prevede la disciplina del risarcimento del danno per fatto illecito, può configurare un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori:
Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Si possono considerare anche gli artt. 1667 e 1669 relativi, rispettivamente, ai casi di difformità e vizi dell’opera e di rovina e difetti di cose immobili:
Art. 1667 – Difformità e vizi dell’opera
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento puo’ sempre far valere la garanzia, purcé le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
B. Il Testo unico edilizia – D.P.R. 380/2001
Si applica inoltre la normativa specifica in materia di edilizia contenuta nel Testo unico edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380. In particolare:
Art. 29 – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 40 – Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall’art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
Art. 64 – Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; Art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo al-bo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque rea-lizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a tra-smettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
Art. 66 – Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 67 – (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone conte-stuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall’art. 62.
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal di-rettore dei lavori.
8-ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94 -bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Art. 70 – Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l’osservanza.
Art. 73 – Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 é punito con l’ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6.
Con riferimento, agli obblighi del direttore dei lavori inerenti l’accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale, si rinvia al Capitolo 11 delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018.
Art. 82 – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, arti-coli 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell’articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accerta-re che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. I controlli della segnalazione certificata di cui all’art. 24 prevedono la verifica della dichiarazione allo stato dell’immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiara-te inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relati-ve all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica in-stallata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 93 – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progetti-sta che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo ri-guardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.
6. In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.
C.1. I pronunciamenti giurisprudenziali in termini di Responsabilità civile
l direttore dei lavori ha precise responsabilità civili, contrattuali ed extracontrattuali, e la sua attività deve essere svolta con diligenza, prudenza e perizia. Nello specifico, per argomenti:
Obbligo di controllare la regolarità dell’esecuzione dell’opera
(Cass. civ. 03/09/2020, n. 18289 come, in precedenza, Cass. civ. 13/04/2015, n. 7370)
Obbligo del DL di controllare lo stato effettivo dei luoghi
(Cass. civ. 27/09/2018, n. 23174).
Obbligazione di mezzi
(Cass. civ. 22/03/1995, n. 3264, Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751; Cass. civ. 29/01/2003, n. 1294; Cass. 21/10/1991, n. 11116)
Difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali e (insussistenza della) responsabilità del DL
(Cass. civ. 05/03/2020, n. 6321, Cass. civ. 19/09/2016, n. 18285, in senso contrario, Cass. civ. 30/05/2000, n. 7180)
Grado di diligenza del DL e obbligo di sorveglianza delle opere
(Cass. civ. 03/09/2020, n. 18289; Cass. civ. 14/03/2019, n. 7336, si veda anche Cass. civ. 28/11/2001, n. 15124 e Cass. civ. 29/08/2000, n. 11359, in proposito anche Cass. pen. 15/02/2021, n. 5799, Cass. civ. 14/03/2019, n. 7336, si veda anche Cass. pen. 15/02/2021, n. 5799).
Non operatività dei termini di decadenza e prescrizione dell’art. 2226 del Codice civile
(Cass. civ. 20/12/2013, n. 28575, Cass. S.U. civ. 28/07/2005, n. 15781).
Il DL non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzione
(Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751, Cass. civ. 30/09/2014, n. 20557).
Responsabilità solidale del DL e dell’impresa per vizi dell’immobile
(Cass. civ. 03/09/2020, n. 18289 e precedenti pronunce nello stesso senso Cass. civ. 21/09/2016, n. 18521 e Cass. civ. 27/08/2012, n. 14650, Cass. civ. 28/01/2021, n. 1842).
Responsabilità di DL e progettista
Cumulo dell’incarico di progettista e DL (Cass. civ. 09/07/2019, n. 18342)
Responsabilità del progettista e DL per mancata comunicazione di fine lavori (Cass. civ. 18/06/2019, n. 16288)
Vizi dell’opera per inesatto adempimento e compenso a progettista e DL (Cass. civ. 06/12/2017, n. 29218, Cass. civ. 24/03/2014, n. 6886).
Responsabilità extracontrattuale del DL ex art. 1669 c.c.
Natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c (Cass. civ. 26/09/2018, n. 23132; Cass. civ. 27/11/2017, n. 28233; Cass. civ. 16/02/2012, n. 2238; Cass. civ. 14/12/1993, n. 12304).
Applicabilità nei confronti del D.L. (Cass. civ. 30/05/2003, n. 8811)
Posizione di autonomia decisionale (Cass. civ. 10/09/2002, n. 13158)
C.2. I pronunciamenti giurisprudenziali in termini di Responsabilità penale
Il direttore dei lavori può essere ritenuto penalmente responsabile in caso di abusi edilizi, poiché la legge gli attribuisce espressamente l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto. Nello specifico:
Responsabilità per mancata osservanza a permesso di costruire e leggi urbanistiche
Posizione di garanzia del DL per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia (Cass. pen. 18/07/2018, n. 33387)
Obbligo di controllo costante dello svolgimento delle opere (Cass. pen. 24/09/2008, n. 36567 )
Responsabilità penale del DL in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere (Cass. pen. 22/01/2019, n. 2833).
Presupposti per l’esonero della responsabilità del DL
Obblighi del DL ai fini dell’esonero dalla responsabilità (Cass. pen. 01/10/2008, n. 37250)
Responsabilità del DL e ordine di sospensione dei lavori (Cass. pen. 17/09/2019, n. 38479)
Casi di responsabilità del DL nonostante le sue dimissioni (Cass. pen. 31/05/2019, n. 24253)
Responsabilità del DL per omessa vigilanza anche in caso di assenza dal cantiere
(Cass. pen. 03/05/2021, n. 16668, Cass. pen. 11/02/2019, n. 6359, Cass. pen. 17/07/2019, n. 31287, Cass. pen. 25/09/2019, n. 39317, Cass. pen. 29/01/2020, n. 3727)
Responsabilità del DL anche per opere non rientranti nell’incarico
(Cass. pen. 25/09/2019, n. 39317, Cass. pen. 01/09/2016, n. 36285)
Fonti:
Bollettino di Legislazione Tecnica – Emanuela Greco
Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl
The Works Supervisor is the professional figure chosen by the client, on the basis of the works to be carried out and the professional qualification required by the regulations in force for the execution of building works, with the aim of monitoring the regular progress of the site.
Like other professional figures in Italy, his activity is regulated by a myriad of rules and references to sector regulations and rulings that expose this role to considerable civil and criminal liability. This happens, moreover, within a working environment such as that of the construction industry which is very often dominated, for various reasons, by lack of knowledge, labour with inadequate professionalism, an inadequate entrepreneurial approach, but also, increasingly often, to tell the truth, by demands for unattainable perfection on the part of an increasingly demanding clientele with more and more time at its disposal.
For these reasons, while understanding the need to earn a living, it is inadvisable to take on such responsibilities unless you receive a truly adequate remuneration, also because, in relation to the related responsibilities, it is in fact mandatory, if one wants to at least limit the possibility of spending one’s days in the courts (and therefore cancel out even the minimum earnings often accepted in order to work) to carry out almost continuous monitoring on site, with all the resulting burdens.