INQUADRAMENTO DI UN CAPANNONE PER RIMESSA E PRODOTTI AGRICOLI ALL’INTERNO DEL BANDO “AGRISOLARE 2023”

INQUADRAMENTO DI UN CAPANNONE PER RIMESSA E PRODOTTI AGRICOLI ALL’INTERNO DEL BANDO “AGRISOLARE 2023”

FRAMING OF A SHED WITHIN THE CALL FOR "AGRISOLAR 2023"

INQUADRAMENTO DI UN CAPANNONE PER RIMESSA E PRODOTTI AGRICOLI ALL’INTERNO DEL BANDO “AGRISOLARE 2023”

Ai fini dell’inquadramento di un capannone per rimessa mezzi e prodotti agricoli, con riferimento alla possibilità di accesso a quanto previsto nel cosiddetto “Parco Agrisolare” 2023, gli elementi principali da considerare sono i seguenti:

Tipologia del Soggetto Beneficiario

Ai sensi dell’Articolo 4, comma 1, del Decreto 19/04/2023 – Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» (di seguito Decreto), possono essere Soggetti Beneficiari:

  1. gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. le imprese agroindustriali;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Settore in cui opera il Soggetto Beneficiario

Tale settore deve essere individuato sulla base delle Tabelle 1A, 2A, 3A e 4A (Allegato A al Decreto), relative a:

  • Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:
    • Agevolazione fino all’80%.
  • Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli:
    • Agevolazione fino all’80%.
  • Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014:
    • Agevolazione fino al 30%, con possibilità di maggiorazioni.
  • Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.
    • Agevolazione fino al 30%, con possibilità di maggiorazioni.

In merito al vincolo dell’autoconsumo, risulta che:

  • Salvo per i casi di cui all’Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale ( Art. 2 c. 3 del Decreto).
  • Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Parco Agrisolare” nei limiti delle intensità di aiuto di cui alla Tabella 1A, esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sia destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo) ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).
  • Come previsto dall’Art. 2, comma 3 del Decreto, per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto), gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).

In sintesi:

  • Per le aziende attive nel settore della produzione agricola primaria:
    • C’è il vincolo dell’autoconsumo, se ricadenti nella Tabella 1A;
    • Non c’è il vincolo dell’autoconsumo, se ricadenti nella Tabella 4A.
  • Per le aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli:
    • Non c’è il vincolo dell’autoconsumo.
  • Per le aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli:
    • Non c’è il vincolo dell’autoconsumo.

Caratteristiche del fabbricato sul quale si installano i pannelli fotovoltaici

  • Si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica ( Art. 2 c. 4 del Decreto).
  • Gli interventi ammissibili all’agevolazione sono da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale ( Art. 6 c. 1 del Decreto).
  • L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della proposta nel catasto dei fabbricati, con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’Art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii. ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).
  • L’annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesto nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10 ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).
  • La strumentalità effettiva del fabbricato all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali ovvero da una relazione tecnica descrittiva ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).
  • È consentita l’installazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario così come desumibile dal codice ATECO prevalente ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).
  • Per fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, la strumentalità effettiva degli stessi all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).

In sintesi:

  • Il fabbricato deve essere strumentale all’attività del Soggetto Beneficiario.
  • Se il detto fabbricato è censito in catasto con categorie
    • diverse da D/10,

oppure, se diverse da D/10,

  • prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale (prevista dall’Art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii.),

la strumentalità effettiva dello stesso all’attività svolta dal Soggetto Beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

Si osserva che il capannone per rimessa mezzi e prodotti agricoli:

  • deve essere strumentale all’attività del Soggetto Beneficiario;
  • in quanto censito in catasto con categoria C/6, per lo stesso:
    • va verificata la presenza della sopraccitata annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale;

in alternativa,

  • la strumentalità deve essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

Interventi ammissibili

  • Installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. Unitamente ai suddetti possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
  1. rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) ( Art. 6 c. 1 c.2 del Decreto).
  • Laddove l’azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non risultino attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW considerando gli eventuali consumi di energia termica ( Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023).

Nel contesto delineato, se l’azienda agricola, per la quale il suddetto capannone per rimessa mezzi e prodotti agricoli di interesse è fabbricato strumentale all’attività, non è connessa alla Rete elettrica nazionale, è possibile unicamente, nell’ambito di quanto previsto nel “Parco Agrisolare” 2023, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatte salve tutte le verifiche in merito ai sopra elencati punti 1, 2, 3.

Spese ammissibili

  • La spesa massima ammissibile per singola proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a € 2.330.000. Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a € 2.330.000, così ripartiti:
  1. a) fino a 1.500.000 Euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
  2. b) fino a 700.000 Euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
  3. c) fino a 100.000 Euro per i sistemi di accumulo;
  4. d) fino a 30.000 Euro per i dispositivi di ricarica.

Fonti:
Regolamento Operativo Parco Agrisolare – GSE – Luglio 2023
Immagine di coperttina – VERLICCHI PREFABBRICATI S.r.l. – https://www.verlicchiprefabbricati.it/

 Ing. Fabio Di Matteo – ZED PROGETTI srl

Parameters for the purpose of framing a shed for storage of agricultural equipment and products are given, with reference to the possibility of access to what is provided in the so-called “Agrisolar Park” 2023.