LE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE

LE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE

RENEWABLE ENERGY COMMUNITIES

LE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE

Le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) costituiscono l’ultima evoluzione nell’ambito della normativa europea, e quindi italiana, per lo sviluppo, l’implementazione e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con il rafforzamento dei concetti di autoconsumo e di produzione elettrica decentrata. Questi due elementi costituiscono le modalità che sembrano infatti attualmente più vantaggiose per conseguire gli obiettivi di:

  • un accesso diffuso all’energia rinnovabile – per superare la centralizzazione e quindi il controllo da parte di grandi multinazionali e/o utility che è propria delle fonti di energia convenzionale
  • il miglioramento della sicurezza energetica – in quanto le fonti di energia rinnovabile sono meno soggette alla volatilità dei prezzi di quelle convenzionali come il petrolio ed il gas naturale
  • la promozione dello sviluppo locale – in quanto investendo e producendo la propria energia, le CER creano posti di lavoro locali e stimolano le economie locali.

In termini complessivi l’obiettivo delle CER è quello della incentivazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa. Ossia, in pratica, poter accedere a dei contributi sull’energia autoprodotta.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Come al solito, la normativa è notevole e in continua evoluzione. In estrema sintesi la struttura normativa europea e italiana che regge le CER è la seguente:

2009
Direttiva europea UE 2009/28/CE (RED I) con cui si dava una accelerazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili

2011
D.Lgs. 28/2011 che recepisce la Direttiva UE 2009/28/CE (RED I)

2018-2019
N. 8 testi legislativi europei (Regolamenti e Direttive) che costituiscono il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (Clean Energy Package) ed in particolare:

  • la Direttiva UE 2018/2001 (RED II) che ha stabilito che gli Stati membri provvedano collettivamente nel 2030 a raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione pari almeno al 32%
  • Il Regolamento UE 2018/1999 da cui è scaturito il Piano Nazionale per l’Energia ed il Clima italiano per il periodo 2021-2030

2019
D.L. 162/2019 convertito con L. 8/2020 in cui, in particolare, all’art. 42-bis sono state definite, in via transitoria, le modalità e le condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di CER. In particolare, vengono utilizzate anche due strutture costituite da ARERA con funzioni regolatorie e GSE con ruoli operativi. Nello specifico, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un’autorità amministrativa istituita con L. 481/1995 che opera esercitando attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nell’ambito delle proprie competenze anche ai fini della definizione del recepimento e dell’attuazione della normativa comunitaria. GSE (Gestore dei servizi Energetici) è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze che ha la finalità della promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili. Più precisamente il GSE è il soggetto attuatore delle politiche economiche nazionali per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili.

2020
Riformulazione su nuove basi con il Green Deal europeo

2021
D.Lgs. 199/2021 che recepisce la Direttiva UE 2018/2001 (RED II) che ha predisposto che la disciplina transitoria dell’art. 42-bis resti in vigore fino all’entrata in vigore di provvedimenti da adottare da parte del MiSE e di ARERA.
Regolamento UE 2021/111 che modifica il Regolamento UE 2018/1999
Fit for 55 una serie di proposte legislative a livello europeo che prevedono la modifica della Direttiva UE 2018/2001 (RED II)

2022
Piano REPowerEU, proposta di modifica della Direttiva (UE) 2018/2001
Regolamento UE 2022/2577
ARERA ha approvato il Testo Integrato che regola l’Autoconsumo Diffuso (TIAD) nel quale rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso (tra cui anche le CER). L’applicazione del TIAD è a decorrere dall’ultima data tra il 01/03/2023  e quella di entrata in vigore del decreto del MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) con gli strumenti di incentivazione economica. Al momento della redazione del presente articolo il decreto del MASE non risulta ancora emanato, pertanto risulta ancora in vigore il regime transitorio dell’art. 42-bis  del DL 162/2019.

A CHI SI RIVOLGE
Facendo riferimento alla normativa dell’art42-bis, le tipologie di utenti (o, meglio, le configurazioni di utenti) che possono usufruire di questa normativa sono essenzialmente due:

  1. Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC)
  2. Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

1. AUC
L’autoconsumatore (singolo) di energia rinnovabile è un cliente finale (persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private”) che produce e accumula energia elet­trica rinnovabile per il proprio consumo, mediante uno o più impianti FER (da fonte di energia rinnovabile) direttamente interconnessi all’utenza del soggetto (art. 30 co.1 D.Lgs. 199/2021). Tale attività può essere realizzata anche attraverso uno o più impianti FER ubicati anche presso edifici diversi da quello in cui il cliente finale opera ma solo fino ad una distanza di 10 chilometri dal cliente finale stesso (fermo restando che tali edifici o siti devono trovarsi nella sua disponibilità giuridica). L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può anche essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un sog­getto terzo (purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’auto­ consumatore di energia rinnovabile). In tal senso l’autoconsumatore di energia rinnovabile può infatti realizzare, in au­tonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di:

  • SEU (Sistema Efficiente di Utenza). I SEU sono impianti di produzione energetica, come il fotovoltaico, alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento, con una potenza fino a 20 MW, gestiti da un unico produttore (soggetto giuridico) per il consumo di un solo cliente finale. L’impianto, o l’insieme di impianti, deve essere direttamente connesso all’unità di consumo dell’utente finale tramite un collegamento privato (senza obbligo di connessione di terzi) e collegato, tramite almeno un punto, alla rete pubblica. Inoltre, l’impianto deve essere realizzato in un’area di proprietà o in piena disponibilità (affitto) dell’utente finale, che la mette a disposizione del produttore. Il produttore (il proprietario dell’impianto che produce energia) e il cliente finale (il consumatore dell’energia prodotta) possono essere lo stesso soggetto oppure due soggetti diversi. Il primo caso rappresenta lo Scambio sul Posto, mentre il secondo il SEU

oppure

  • ASAP (Altro Sistema di Autoproduzione): è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;

L’autoconsumatore può anche vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, nel caso di autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tale attività non deve costituire l’attività commer­ciale o professionale principale.

Un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente (AUC) è costituito da due o più autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso edificio o condominio.

2. CER
La Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è invece sempre un soggetto giuridico (in genere società o enti):

  1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
  2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Entrambi tali soggetti (AUC e CER) devono inoltre soddisfare:

Requisiti comuni obbligatori:

  • I soggetti devono regolare i propri rapporti tramite un contratto di diritto privato che deve anche individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa (REFE­RENTE).
  • Gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) devono essere di nuova costruzione ed alimentati da fonti rinnovabili (FER), ossia esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle bio­ masse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas (con una deroga massima del 5% da fonti non rinnovabili).  La potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento non deve essere superiore a 1 MW e gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configu­razioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile siano connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.
  • il produttore (persona fisica o giuridica che produce ener­gia elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione) deve avere ottenuto la licenza di officina elettrica o il co­ dice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, e aver sottoscritto il regola­mento di esercizio. Per quanto riguarda il cliente finale, lo stesso dovrà essere titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bol­letta elettrica.

Requisiti specifici per le CER

La Comunità di energia rinnovabile deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo (quale a titolo d’esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. La Comunità di energia rinnovabile deve poi essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d’esempio, l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale). Lo Statuto o atto costitutivo della Comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali:

  1. avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
  2. specificare che la Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
  3. specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

Requisiti specifici per gli AUC

I soggetti facenti parte della configurazione di Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono tutti i seguenti requisiti:

  1. essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  2. non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica

Sorge spontanea la domanda sul perchè sia necessaria tutta questa complessità quando basterebbe rivolgersi all’utente singolo?
Le ragioni sono di ordine politico, come già indicato all’inizio, ma anche di ordine pratico-tecnico, ossia di creare dei centri di autoproduzione di energia definiti nei quantitativi e stabili per un periodo di tempo significativo in termini di evoluzione della rete di distribuzione generale.

In termini di capacità di accoglienza del concetto bisogna però comunque considerare che essa è sicuramente più attagliata per i paesi del centro-nord Europa dove più semplice e più condiviso è il senso di aggregazione. Meno sicuramente lo è per la realtà italiana, che si presenta anche con proprietà molto parcellizzate. Infatti, al momento attuale, basti considerare che in Germania si trovano 1750 CER a fronte di una ventina in Italia, peraltro costituite o sostenute principalmente da soggetti pubblici (Comuni, Università) o grandi associazioni (Legambiente). Con buona probabilità l’autoconsumo diffuso diventerà effettivamente uno dei pilastri della transizione energetica, molto meno probabile lo sarà in modo condiviso, almeno in Italia.

CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE CONFIGURAZIONI AMMESSE E DURATA DEL SERVIZIO

L’incentivazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa si traduce, praticamente, in contributi economici all’energia elettrica condivisa. Nello specifico Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

  1. valorizzazione dell’energia elettrica condivisa mediante la restituzione delle componenti tariffarie (definitivo corrispettivo unitario), prevista con specifica delibera ARERA (aggiornata annualmente);
  2. incentivazione dell’energia elettrica condivisa mediante il pagamento di un premio, stabilito ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (ex competenza MiSE);
  3. ritiro (ove richiesto) dell’energia elettrica immessa in rete e pagamento, da parte del GSE, di un prezzo riconosciuto.

I suddetti contributi (espressi in euro) sono riconosciuti e pagati dal GSE (quale soggetto incaricato), previa ricezione delle misurazioni di energia elet­trica condivisa, da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione.

Al termine del periodo dei 20 anni, il corrispettivo unitario potrà essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

I contributi economici spettanti all’energia condivisa nell’ambito di una delle due configurazioni ammesse sono alternativi agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto. Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus). In caso si usufruisca delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus) è prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete.

La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:

  • alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus;
  • alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
  • agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti).

Resta fermo comunque, nei suddetti casi, il diritto al corrispettivo unitario.

Considerata la incumulabilità degli incentivi è previsto, altresì, che i soggetti che beneficiano dello “scambio sul posto” per impianti a fonti rinno­vabili, entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 01/03/2020 e fino a sessanta giorni successivi al 17/11/2020 data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 16 settembre 2020, possono recedere dalla convenzione di scambio sul posto con il GSE, ai fini dell’inserimento de­ gli impianti in questione in configurazioni e dell’accesso alla tariffa incenti­vante di cui al medesimo decreto.

CONCLUSIONI

Non si entra, in tale trattazione, sul valore effettivo delle incentivazioni ricavabili e sulla convenienza finale al netto di costi iniziali, manutenzioni, detrazioni, accise e, nel caso di investimenti, di ammortamenti. E’ argomento in parte più di natura fiscale ed anche con un certo livello di aleatorietà rispetto ai parametri economici che si possono avere in 20 anni. Per semplicità (e soprattutto per ovvietà) si può considerare che, nel complesso, si avrà comunque un certo margine di ricavo rispetto ad una totale assenza di incentivazione. Più certa, restando nell’ambito di considerazioni pratiche, vale sempre la condizione di buon senso di coprire al massimo possibile con l’autoproduzione (da fonti rinnovabili) e l’autoconsumo le proprie necessità.

Fonti:
Le Comunità Energetiche Rinnovabili – Lucio Berardi – Maggioli Editore
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile

Per. Ind. Pasquale Marottoli – ZED PROGETTI srl

Renewable Energy Communities are the latest development in European, and thus Italian, legislation for the development, implementation and use of renewable energy sources, with the strengthening of the concepts of self-consumption and decentralised electricity production. In overall terms, the objective of CERs is the incentivisation and valorisation of shared electricity, which practically translates into economic contributions.