BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022-2025

BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022-2025

ARCHITECTURAL BARRIER REMOVAL BONUS 2022-2025

BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022-2025

Si tratta di una detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche introdotta con l’art. 1 della comma 42 L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).
L’art. 1 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), al comma 365 ne ha disposto la proroga al 2025 e sono state introdotte anche specifiche norme sulle maggioranze condominiali per deliberare gli interventi (« 4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio » – si intende sia in prima sia in seconda convocazione).

FINALITA’
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Per questa agevolazione è ancora applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.
Per massima chiarezza tale detrazione è però diversa da quella già prevista dalla lettera e), art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 che è quella “trainata” nel Superbonus in quanto questa sussiste in forma indipendente.

CHI PUO’ USUFRUIRNE
La detrazione è da riferire a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato Italiano, che sostengono le spese per le finalità descritte ed in particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono esclusi:

  • i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. contribuenti che accedono al regime forfetario dei c.d. “minimi” e non hanno altri redditi). Questi ultimi, tuttavia, potrebbero fruire della detrazione tramite il ricorso allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
  • i soggetti che non possiedono redditi imponibili (es. Comuni e gli altri enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell’IRES ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 917/1986), che quindi non potranno neanche fruire del bonus in questione con le modalità alternative.

ENTITA’ DEL BENEFICIO
E’ stabilita nella misura del 75% delle spese sostenute, con i seguenti massimali:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (comprese eventuali pertinenze alle unità immobiliari, purché non fisicamente staccate dall’edificio – rif  Circolare 22/12/2020, n. 30/E, Circolare 25/06/2021, n. 7/E);
  • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari (comprese eventuali pertinenze alle unità immobiliari, purché non fisicamente staccate dall’edificio – rif  Circolare 22/12/2020, n. 30/E, Circolare 25/06/2021, n. 7/E);

Ed è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Si ricorda che  che una unità immobiliare è “funzionalmente indipendente” quando:

  • sia dotata di almeno tre impianti su quattro tra gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento, ad uso autonomo esclusivo;
  • abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno ossia, ad esempio, all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione, oppure all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

La Circolare Agenzia entrate 26/06/2023, n. 17/E ha chiarito che sono agevolabili anche gli interventi eseguiti in singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (ad esempio, un appartamento in condominio).

INTERVENTI AMMESSI
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989, in assenza dei quali non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. I detti interventi possono riguardare varie tipologie di lavori come (cfr. Circolare 24/02/1998, n. 57/E, paragrafo 3.4):

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale e ascensori;
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

L’agevolazione riguarda:

  • i costi delle lavorazioni direttamente afferenti l’intervento principale agevolato;
  • i costi delle altre opere accessorie correlate, strettamente necessarie al completamento dell’intervento principale agevolato (in applicazione del consolidato principio secondo il quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore)
  • le spese tecniche;
  • IVA, per i contribuenti non soggetti IVA (es. i privati).

Per le persone fisiche, per poter essere detratte le spese, queste devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi (si fa riferimento alla data del bonifico), quindi entro la scadenza fissata dalle norme legislative (“criterio di cassa”).
Per le società l’imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta dovrebbe avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale ai sensi del quale il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni. Ne deriva che per i titolari di reddito d’impresa la detrazione spetta nel periodo d’imposta in cui vengono ultimati i lavori.

COSA FARE E QUALI DOCUMENTI MANTENERE
E’ necessario:

  • pagare con bonifico “parlante”;
  • essere in possesso della documentazione afferente l’immobile (titolo di possesso o detenzione, pagamenti IMU, ecc.);
  • avere e conservare, per i lavori eseguiti su parti comuni condominiali, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori;
  • avere e conservare la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • avere e conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, oppure in caso di edilizia libera di una dichiarazione sostitutiva n cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA IN ALTERNATIVA ALLA DETRAZIONE
Gli interventi in questione sono tra quelli per i quali è ancora possibile fare ricorso alla cessione del credito o allo sconto in fattura, anche dopo il divieto generale imposto dall’art. 2 del D.L. 11/2023.
Anche a questa categoria di agevolazioni – per gli interventi di importo complessivo superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio – si applica pertanto il comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020, il quale prevede che il contribuente, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, debba acquisire:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti, da redigersi secondo le disposizioni di cui al comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020;
  • il visto di conformità rilasciato da un commercialista o da un centro di assistenza fiscale (CAF) oltre che dagli altri professionisti a ciò abilitati.

Fonti:
Bollettino di Legislazione tecnica N. 7-8/2023

 Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

 

This is a tax deduction for the elimination of architectural barriers introduced by Article 1 of Paragraph 42 L. 30/12/2021, No. 234 (Italian Budget Law 2022).