La programmazione dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. 36/2023

La programmazione dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. 36/2023

Scheduling of public works according to Legislative Decree 36/2023

La programmazione dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. 36/2023

Il processo alla base della decisione di realizzare un intervento su beni pubblici o di pubblica utilità deve seguire una serie di fasi che possono essere riassunte come segue:

  1. pianificazione
  2. programmazione
  3. affidamento
  4. esecuzione

La pianificazione è sicuramente la base attraverso la quale l’Ente deve definire cosa vuole raggiungere (gli obiettivi), come intende farlo (i mezzi), se è più opportuno raggiungere l’obiettivo attraverso un appalto o una concessione, e se il risultato sarà ottenuto con fondi propri o con finanziamenti di altri enti. Inoltre, l’autorità deve indicare i tempi entro i quali intende raggiungere l’obiettivo.

In accordo al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) risulta che:

  • La programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l’importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro (al netto di IVA e di altre imposte).
  • L’orizzonte temporale della programmazione viene unificato a tre anni con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi.

La processo di programmazione può essere sintetizzato nella sequenza: QE>DOCFAP>DIP.

Alla base della programmazione è infatti previsto il Quadro Esigenziale (QE) – art. 1 – All.I.7 del D.Lgs. 36/2023. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell’intervento stesso, riporta:

  1. gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
  2. i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento stesso;

Le amministrazioni approveranno, altresì, l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.

Per inserire nel programma triennale, i lavori, con esclusione delle attività di manutenzione ordinaria – di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (attualmente fissata ad euro 5.382.000), occorre la previa approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) – art. 2 – All.I.7 del D.Lgs. 36/2023. E’ altresì possibile suddividere il lavoro in uno o più lotti funzionali di importo inferiore e l’opera può essere inserita nel programma triennale purché con riferimento all’intero lavoro sia comunque stato osservato il livello di progettazione di cui sopra. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell’intervento da realizzare.

In particolare il DOCFAP, è redatto nel rispetto dei contenuti del Quadro Esigenziale e individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell’intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell’opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento da realizzare. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

  1. analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri- dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
  2. inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
  3. individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere illustrate anche mediante modelli informativi;
  4. schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
  5. indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle alternative progettuali esaminate;
  6. stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici;
  7. confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento.

Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico-privato il DOCFAP è corredato anche di un’analisi costi ricavi.

Diversamente, come già anticipato, ancora con riferimento ai lavori (e non alle manutenzioni) di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, possono essere inseriti nell’elenco annuale solo previa approvazione del Documento di indirizzo della progettazione (DIP) – art. 3 – All.I.7 del D.Lgs. 36/2023.che costituisce, quindi, lo step successivo. Nello specifico il  DIP, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d’incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

  1. lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;
  2. gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
  3. i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
  4. i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;
  5. gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
  6. le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell’intervento;
  7. i limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;
  8. le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento;
  9. l’indicazione della procedura di scelta del contraente;
  10. l’indicazione del criterio di aggiudicazione;
  11. la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
  12. le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all’interno dei modelli informativi;
  13. la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
  14. gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
  15. le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini: del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere, della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
  16. l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;
  17. in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;
  18. la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in corso d’opera;
  19. nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza contenente l’analisi del contesto ambientale con l’individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all’area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
  20. per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell’ente concedente il DIP include il Capitolato Informativo (CI), in riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato I.9 e che riguarda fondamentalmente l’utilizzo della tecnologia BIM (A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro). Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l’ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.

Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all’articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell’intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante.

A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa fase di programmazione deve riguardare, in pratica, ciascun intervento (che avrà quindi un suo QE, DOCFAP e DIP) e che si tradurrà, poi, nelle fasi successive.

Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

The process underlying the decision to carry out an intervention on public property or public utilities must follow a series of steps that can be summarised as follows

  • planning
  • scheduling
  • entrusting
  • implementation

Planning is certainly the basis through which the entity must define what it wants to achieve (the objectives), how it intends to do it (the means), whether it is more appropriate to achieve the objective through a contract or a concession, and whether the result will be obtained with its own funds or with funding from other entities. In addition, the authority must indicate the timeframe within which it intends to achieve the objective.