IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E LA SUA APPLICABILITA ALLE ATTIVITA’ INTERESSATE DALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (compreso ora anche il minicodice)
THE FIRE PREVENTION CODE AND ITS APPLICABILITY TO ACTIVITIES AFFECTED BY FIRE PREVENTION REGULATIONS (including now also the mini-code)
- 19 Gen 2025
La normativa antincendio in Italia, come anche quella relativa ad altre tematiche, è stata caratterizzata dal “consueto” proliferare di Decreti, Leggi, Circolari esplicative, … con un continuo work in progress che ne hanno spesso reso difficile la comprensione e la standardizzazione, dovendo confidare, alla fine, sempre nel rapporto con il funzionario di turno del Comando di competenza. Questo ha creato le solite annose e burocraticamente deleterie differenze tra Provincia e Provincia e tra Regione e Regione in uno Stato che, almeno per la prevenzione incendi, dovrebbe dirsi unitario. Permango, inoltre, ancora distinguo sul fatto che il Codice non si applica a tutte le attività e su alcune si può operare ancora con il regime preesistente, continuando a creare una condizione caotica dove il professionista deve continuamente districarsi per trovare la corretta collocazione dell’attività e della norma tecnica da seguire. E, giusto per non farsi mancare nulla, ultimamente si è anche aggiunto il “minicodice”.
Detto questo ripercorriamo i “recenti” momenti legislativi fondamentali nati nel tentativo di dare una uniformità interpretativa e procedurale alla progettazione antincendio:
1. ambito della normativa amministrativa con l’EMANAZIONE DEL DPR 151/2011 (Regolamento di prevenzione incendi) che sostituisce il DM 16/02/1982 ed il DPR 689/1959 ed opera in termini di procedure amministrative, in relazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e quindi al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Tale DPR, del 01/08/2011, ha riguardato tre ambiti fondamentali:
1.A. Ambito attività soggette, tramite:
- Indicazione di attività non più soggette
- Introduzione di nuove attività soggette
- Creazione di accorpamenti di più attività soggette
Di fatto si è passati da 97 ad 80 attività (indicate nell’Allegato I del DPR 151/2011), assoggettandovi anche le attività industriali a rischio d’incidente rilevante (r.i.r.) di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 334/1999 e s.m. (ora Direttiva Seveso III)
1.B. Introduzione del concetto di proporzionalità e semplificazione, tramite:
Suddivisione, per ogni attività, in tre categorie in base al livello di pericolosità, ossia
- Categoria A: attività dotate di ‘regola tecnica’ e con limitato livello di complessità (ci sono alcune eccezioni di attività A senza regola tecnica: 12/A Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 m3 e 9 m3, 41/A ….)
- Categoria B: Attività dotate di ‘regola tecnica’ con maggiore complessità o sprovviste, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla cat. C.
- Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente da una ‘regola tecnica’.
Definizione in base alla categoria di procedimenti differenziati (utilizzo della SCIA antincendio per iniziare l’attività senza attendere la visita dei Vigili del Fuoco), ossia:
- Categoria A:
- No Esame progetto (solo SCIA);
- Sopralluogo a campione (a richiesta rilascio verbale di visita tecnica).
- Categoria B:
- Esame progetto + SCIA;
- Sopralluogo a campione (a richiesta rilascio verbale di visita tecnica).
- Categoria C:
- Esame progetto + SCIA;
- Sopralluogo obbligatorio (rilascio “CPI”).
Tale DPR 151/2011 è vigente ma, come al solito, nuovamente in fase di revisione.
1.C. Definizione (in realtà già esistenti) di modalità uniformate per la presentazione delle pratiche (modelli PIN, DICH, CERT…)
2. ambito della normativa tecnica con l’EMANAZIONE DEL DM 20/12/2012 – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011). In questo si deve ricordare che:
- se il progetto dell’impianto è effettuato secondo norme pubblicate da un ente di normalizzazione europea (CEN, UNI o altro ente normatore appartenente agli stati membri UE o contraenti SEE), può essere firmato da un professionista iscritto ad albo professionale – tecnico abilitato
- se il progetto è redatto secondo norme di organismi internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA), può essere firmato solo da un professionista antincendio ossia iscritto ad Albo ed a Elenco del Ministero dell’interno
3. ambito della normativa tecnica con l’EMANAZIONE DEL “CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” tramite il DM 03/08/2015 “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 139/2006” (di cui ne costituisce l’Allegato 1) ed entrato in vigore il 18/11/2015 che aggiorna le norme che si deve eseguire per garantire un corretto livello di riduzione del rischio di incendio cercando di evitare anche le ridondanze di protezione antincendio (es. nella impostazione tradizionale non si valuta l’iterazione e il supporto reciproco tra resistenza al fuoco e di protezione attiva ma si applicano a prescindere in base a quanto stabilito dalla norma tecnica). Il Codice è riguarda fondamentalmente le attività soggette a prevenzione incendi (ai sensi del DPR 151/20211) ed è finalizzato a:
- dare una riorganizzazione alle innumerevoli regole tecniche di prevenzione incendi emanate nel tempo su varie attività creando un Testo Unico sulla normativa antincendio. Nella sezione G.1.3 comma 1 del Codice si indica: “…, secondo criteri uniformi sul territorio italiano,..”
- permettere alla progettazione antincendio di utilizzare un approccio di tipo prestazionale (la partenza furono le norme British Standard 7974 inglesi) e, quindi, introduce un modo più aggiornato ed olistico per progettare le condizioni che garantiscono una condizione di sicurezza antincendio per una data attività.
Di fatto si passa da una progettazione antincendio tradizionale secondo un processo lineare senza retroazione e senza una valutazione complessiva del sistema (semplificando e per le attività che hanno norma tecnica: applicazione del punto 1 della norma tecnica relativa – OK, applicazione del punto 2 – OK, applicazione del punto 3 – NON POSSIBILE e allora attivazione della DEROGA, applicazione del punto 3 …, PROGETTO FINALE) ad una progettazione antincendio con il CODICE che è di tipo iterativo con retroazione (progettazione, verifica prestazione, modifica ipotesi, progettazione, verifica prestazione, … finché non si ottiene la riduzione del rischio di incendi previsto e quindi si ottiene il PROGETTO FINALE). Tale nuova metodologia esalta nel bene (in termini di creatività e sensibilità progettuale con una visione globale del sistema) e nel male (in termini di aggravio nei tempi e nei costi della progettazione), l’attività del progettista antincendio. IN PRATICA CON IL NUOVO APPROCCIO PRESTAZIONALE IL PROFESSIONISTA ANTINCEDIO IDENTIFICA IL LIVELLO DEL RISCHIO “REALE” DI UNA DATA SPECIFICA ATTIVITA’ - favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio
In termini complessivi, il Codice si organizza in 4 sezioni:
- G. Definizioni determinazione dei profili di rischio delle attività
- S. Strategia antincendio – norme antincendio generali (le Regole Tecniche Orizzontali – RTO)
- V. Regole tecniche verticali – norme antincendio specifiche per determinate attività (le Regole Tecniche Verticali – RTV).
- M. Metodi – Ingegneria della sicurezza antincendio
Progettare secondo il Codice significa quindi:
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Dal 2015 sino ad oggi il DM 03/08/2015 e quindi il Codice sono stati oggetto di una serie di aggiornamenti normativi, revisioni ed allineamenti. La situazione attuale (ad oggi ed a partire dalla data del 20/10/2019 con entrata in vigore del DM 12/04/2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”) è la seguente:
Innanzitutto, giusto per creare qualche complicazione aggiuntiva, visto che poteva essere troppo semplice, è necessario ricordare che il Codice si applica solo a 51 delle 80 attività (indicate nell’Allegato I del DPR 151/2011) soggette a controllo dei VVF e precisamente:
- N. 9, 14
- da N. 19 a 40
- da N. 42 a 47
- da N. 50 a 54
- N. 56,57, 63, 64, 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento)
- N. 66 (ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini)
- da N. 67-71
- N. 72, 73, 75, 76, 77 (limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione)
3.1 Per queste 51 attività:
3.1.A. Per le attività non normate ossia che non presentano una norma antincendio specifica (emanata / aggiornata nel tempo):
- Nel caso di attività di nuova realizzazione (successive al 20/10/2019 compreso) si devono seguire obbligatoriamente le indicazioni del Codice nella sezione S – RTO essendo orami abolite le regole di tradizionali (elencate nell’art. 5 del DM 03/08/2015).
- Nel caso di attività esistenti alla data del 20/10/2019:
- per interventi di modifica o ampliamenti, qualora le misure di sicurezza preesistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con i nuovi interventi da realizzare si devono seguire obbligatoriamente le indicazioni del Codice nella sezione S – RTO
- per interventi di modifica o ampliamenti, qualora le misure di sicurezza preesistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento non siano compatibili con i nuovi interventi da realizzare:
- o si applicano a tutta l’attività le indicazioni del Codice nella sezione S – RTO
- oppure per quegli interventi si applicano le regole di tradizionali (elencate nell’art. 5 del DM 03/08/2015)
3.1.B. Per le attività normate ossia che presentano una norma antincendio specifica (emanata / aggiornata nel tempo)
- Si tratti di attività nuove o di esistenti di cui si vuole effettuare una modifica o ampliamenti (qualora le misure di sicurezza preesistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con i nuovi interventi da realizzare) si possono seguire le RTO e poi si devono seguire le norme tecniche specifiche del Codice relative a quella attività (V – RTV) oppure, in alternativa, (doppio binario) lsi può seguire a relativa norma prescrittiva tradizionale specifica. Unica attuale eccezione è l’attività relativa alle autorimesse che ora deve seguire solo la norma specifica presente nel Codice, a meno che non si tratti di modifiche su esistente con autorizzazione ed in tale caso si può ancora fare riferimento alla norma precedente (DM 01/02/1986).
Ovviamente se l’attività presenta solo la norma tradizionale e non è ancora stata emanata una RTV del Codice ci si rifarà solo a quella tradizionale.
Si ricorda che o si applica la norma tradizionale oppure il Codice. Non si possono fare fusioni tra le due. Inoltre se si usa la norma tradizionale le definizioni fanno riferimento a quelle del DM 30/11/1983 e non a quelle nella sezione G.1 del Codice.
- Nel caso gli ampliamenti siano incompatibili si applicano a tutta l’attività le indicazioni del Codice nella sezione S – RTO + relativa RTV.
Al momento sono state emanate seguenti RTV:
V.4 Uffici
V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
V.6 Autorimesse (OBBLIGATORIA)
V.7 Attività scolastiche
V.8 Attività commerciali
V.9 Asili nido
V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
V.11 Strutture sanitarie
V.12 Altre attività in edifici tutelati
V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
V.14 Edifici di civile abitazione
V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
3.1.C. Per le attività normate e non normate che ricadono nei numeri:
- N. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento)
- N. 66 (ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini)
- N. 67, 68
- N. 69 (limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione dei beni)
- N. 71
- N. 72 (limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi)
- N. 77 (limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione)
Nel caso in cui:
- Si tratti di attività nuove o di esistenti di cui si vuole effettuare una modifica o ampliamenti (qualora le misure di sicurezza preesistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con i nuovi interventi da realizzare) si possono seguire le RTO e poi si devono seguire le norme tecniche specifiche del Codice relative a quella attività (V – RTV) oppure, in alternativa, (doppio binario) la relativa norma prescrittiva tradizionale specifica.
Si ricorda che o si applica la norma tradizionale oppure il Codice. Non si possono fare fusioni tra le due. Inoltre se si usa la norma tradizionale le definizioni fanno riferimento a quelle del DM 30/11/1983 e non a quelle nella sezione G.1 del Codice.
- Nel caso gli ampliamenti siano incompatibili si applicano a tutta l’attività le indicazioni del Codice nella sezione S – RTO + relativa RTV.
3.2 Per le restanti 29 attività:
- si applicano le regole di tradizionali (elencate nell’art. 5 del DM 03/08/2015)
3.3. Viene riportato (art.2 co.5 DM 03/08/2015 – Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 2 del DM 12/04/2019 entrato in vigore il 20/10/2019) in modo molto generico che il Codice può (ossia non è un obbligo) essere utilizzato per attività che non rientrano nell’ambito di assoggettabilità del DPR 151/2011. Questo significa che può essere utilizzato sia per attività sottosoglia che presentano norme antincendio specifiche che le riguardano (ad esempio, un edificio nuovo da realizzarsi con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m ma inferiore o uguale a 24 m è soggetto a norma antincendio specifica ma non è soggetto al DPR 151/2011 a e quindi potrebbe essere progettato in relazione alla problematica antincendio in base al Codice di Prevenzione incendi) e quindi si potrà usare la relativa RTO-RTV sia per qualsiasi attività in senso lato (?…). Di fatto, tale indicazione può significare principalmente che il Codice può essere utilizzato come ausilio per soluzioni alternative nelle richieste di deroga per attività normate sottosoglia.
4. ambito della normativa tecnica con l’EMANAZIONE DEL “MINICODICE DI PREVENZIONE INCENDI” tramite il DM 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale normativa si applica, in particolare, per tutti gli ambienti di lavoro e quindi tutte le attività lavorative (tranne cantieri temporanei e mobili) che non rientrano nell’ambito di assoggettabilità del DPR 151/2011 ossia sia per le attività sottosoglia. Nello specifico, per tali attività sottosoglia, si indica che:
- se c’è una norma prescrittiva va applicata
- se non c’è una norma prescrittiva si deve applicare il Minicodice oppure il Codice
Pertanto, in termini riassuntivi (fermo restando la trattazione di dettaglio precedentemente fatta):
| Tipologia di attività | Progettazione di nuove attività | Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti | |
| Attività soggette (DPR 151/2011) | senza RTV | Codice (RTO) |
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| con RTV | Si può scegliere tra Codice (RTO+RTV) o Regole Tecniche tradizionali esistenti (tranne che per l’attività autorimessa per la quale vale solo la RTO+RTV del Codice).
Se la Norma RTV del Codice non è ancora stata emanata ci si rifà alla sola norma tradizionale. |
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| Tipologia di attività | Progettazione di nuove attività oppure di modiche / ampliamenti di attività esistenti | ||
| Attività non soggette (DPR 151/2011) |
con norma tecnica prescrittiva | Si applica la norma tecnica vigente per quella attività | |
| senza norma tecnica prescrittiva | Si applica il Minicodice oppure il Codice (RTO) | ||
Ossia in estrema sintesi:
- se ho una attività (normata o non normata) esistente progettata con la normativa precedente al Codice e faccio modifiche o ampliamenti nel rispetto della vecchia normativa posso usare ancora la vecchia normativa
- se ho un’attività nuova non normata devo seguire il Codice
- se ho un’attività nuova normata posso seguire il Codice o la normativa precedente
Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl
The fire regulations in Italy, as well as those relating to other issues, has been characterized by the “usual” proliferation of Decrees, Laws, Explanatory Circulars,… often redundant and even in some cases contradictory, which have often made them difficult to understand and apply, having to rely, in the end, always in the relationship with the official on duty of the Command of competence. This has created the usual long-standing and bureaucratically deleterious differences between Province and Province and between Region and Region in a State which, at least for fire prevention, should be called unitary.
In an attempt to finally give a simplification and uniformity of interpretation there have been, however, four “recent” fundamental legislative moments.

