L’Attestazione di Predisposizione alla Banda Ultra Larga negli Edifici: Evoluzione normativa, responsabilità tecniche e impatti operativi

L’Attestazione di Predisposizione alla Banda Ultra Larga negli Edifici: Evoluzione normativa, responsabilità tecniche e impatti operativi

Certification of Ultra-Broadband Readiness in Buildings: Regulatory developments, technical responsibilities, and operational impacts

L’Attestazione di Predisposizione alla Banda Ultra Larga negli Edifici: Evoluzione normativa, responsabilità tecniche e impatti operativi

1. INTRODUZIONE: LA DIGITALIZZAZIONE COME REQUISITO EDILIZIO ESSENZIALE

Negli ultimi anni la trasformazione digitale del patrimonio edilizio è diventata una priorità europea e nazionale. La necessità di garantire accesso ad alta velocità, reti stabili e infrastrutture di comunicazione adeguate ha spinto il legislatore a introdurre una serie di norme che rendono la connettività un requisito essenziale degli edifici, al pari degli impianti elettrici, idraulici e termici.

Con il D.M. 17 luglio 2025, n. 130, il quadro regolatorio relativo agli impianti negli edifici (D.M. 37/2008) viene aggiornato e allineato alle previsioni del D. Leg.vo 48/2024 e del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il provvedimento introduce un elemento chiave: l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, che sostituisce la tradizionale dichiarazione di conformità per gli impianti di comunicazione elettronica.

Questo cambiamento incide profondamente su:

  • progettazione edilizia;
  • responsabilità dei tecnici installatori;
  • documentazione obbligatoria per l’agibilità;
  • comunicazione dei dati al SINFI;
  • ruolo delle infrastrutture digitali nei processi autorizzativi.

2. CONTESTO NORMATIVO: DAL D.M. 37/2008 AL NUOVO SCENARIO DELLA CONNETTIVITÀ DIGITALE

2.1. Le origini: il D.M. 37/2008
Il decreto del 2008 regolamentava l’installazione degli impianti all’interno degli edifici, attribuendo all’impresa installatrice il compito di certificare la corretta esecuzione dell’impianto tramite “dichiarazione di conformità”. Tale dichiarazione aveva natura privatistica ma fungeva anche da documento necessario per agibilità, allacciamento utenze e verifiche di sicurezza. Più specificatamente all’art.5 si evidenzia:

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’articolo 11.

2.2. L’adeguamento agli standard europei
Con il D.Leg.vo 207/2021 e soprattutto con il D.Leg.vo 48/2024 l’Italia recepisce gli obblighi UE in materia di infrastrutturazione digitale: ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante deve essere predisposto per l’accesso a reti ad alta velocità.

Il Testo Unico Edilizia viene modificato introducendo:

  • l’art. 135-bis (infrastruttura fisica multiservizio passiva),
  • l’obbligo del punto di accesso,
  • l’inclusione dell’attestazione digitale nella SCIA di agibilità.

Il D.M. 130/2025 aggiorna quindi il D.M. 37/2008 integrando impiantistica, edilizia e digitalizzazione nazionale.

3. LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 130/2025

3.1. Coordinamento terminologico
Aggiornati i riferimenti al Codice delle comunicazioni elettroniche, migliorata la coerenza terminologica del regolamento impianti, precisate definizioni come “punto di consegna”.

3.2. Rafforzamento dell’integrazione progettuale
Il nuovo art. 5-bis obbliga il responsabile tecnico dell’impresa installatrice a coordinarsi con il progettista edilizio per:

  • definire gli spazi installativi,
  • integrare l’infrastruttura multiservizio passiva nel progetto,
  • garantire conformità all’art. 135-bis T.U. Edilizia.

L’installatore diventa parte attiva del processo progettuale.

3.3. Introduzione dell’attestazione di predisposizione digitale
Al posto della dichiarazione di conformità l’installatore rilascia ora: Attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” con etichetta identificativa e documentazione tecnica allegata.

L’attestazione:

  • ha valore amministrativo,
  • è necessaria per la SCIA di agibilità,
  • segue le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100/1-2-3.

3.4. Obbligo di comunicazione al SINFI
Il tecnico deve comunicare entro 90 giorni i dati dell’infrastruttura al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, contribuendo alla mappatura nazionale della banda ultra larga.

4. IMPATTO OPERATIVO PER TECNICI, IMPRESE E PROGETTISTI

4.1. Nuovo ruolo dell’installatore
Il tecnico installatore assume responsabilità:

  • progettuali (coordinamento preventivo),
  • tecniche (corretta esecuzione dell’infrastruttura),
  • amministrative (attestazione pubblica),
  • penali (art. 481 c.p. – falsità ideologica),
  • civili (artt. 1176 e 1218 c.c.).

4.2. Impatto sulla progettazione edilizia
Il progettista deve integrare gli spazi necessari per:

  • canalizzazioni in fibra ottica,
  • armadi e punti terminali,
  • cavedi per reti multiservizio.

La predisposizione digitale diventa parte del progetto architettonico e impiantistico.

4.3. Agibilità
La SCIA di agibilità deve includere obbligatoriamente l’attestazione digitale. Senza questo documento l’agibilità non è presentabile.

4.4. Aggiornamento delle competenze
Le imprese devono garantire formazione specifica su:
– impianti in fibra,
– architetture FTTH,
– norme CEI,
– responsabilità amministrative.

5. CONCLUSIONI

Il D.M. 130/2025 rappresenta un passaggio decisivo nella modernizzazione del settore edilizio italiano. La connettività ad alta velocità diventa elemento essenziale della progettazione, dell’esecuzione e della certificazione finale degli edifici.
Le tre direttrici essenziali della riforma:

  1. Progettazione integrata – l’infrastruttura digitale è parte del progetto edilizio.
  2. Responsabilità qualificata – l’attestazione dell’installatore ha valore amministrativo.
  3. Trasparenza e pianificazione – la comunicazione al SINFI consente una mappatura nazionale delle reti.

Il futuro dell’edilizia passa ora anche attraverso edifici sicuri, efficienti e soprattutto pienamente digitalizzati.

Fonti

  • Bollettino di Legislazione Tecnica N. 10/2025

Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

In recent years, the digital transformation of buildings has become a European and national priority. The need to guarantee high-speed access, stable networks, and adequate communication infrastructure has prompted legislators to introduce a series of regulations that make connectivity an essential requirement for buildings, on a par with electrical, plumbing, and heating systems.