L’obbligo di formazione del datore di lavoro alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
The employer's training obligation in light of the new State-Regions Agreement of 17 April 2025
- 12 Feb 2026
1. Introduzione
La formazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta oggi un obbligo giuridico pienamente operativo e non più rinviabile. Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente rafforzato tale obbligo, fino alla definitiva strutturazione introdotta dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
Occorre tuttavia distinguere tra:
- obbligo generale già vigente dal 2021
- obbligo strutturato con durata e contenuti definiti dal 2025
- regime transitorio con scadenza 24 maggio 2027
2. L’obbligo generale: già vigente dal 2021
L’obbligo deriva dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 come modificato dalla legge 215/2021. Dal dicembre 2021 la norma stabilisce che: Il datore di lavoro deve ricevere adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico.
Questo significa che:
- L’obbligo esiste già dal 2021
- Non era subordinato alla pubblicazione di un nuovo Accordo
- La mancanza totale di formazione è già sanzionabile
Anche prima del 2025, il datore di lavoro doveva essere in grado di dimostrare una formazione coerente con i rischi della propria attività.
3. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in GU il 24 maggio 2025) ha finalmente:
- definito durata minima obbligatoria
- stabilito contenuti dettagliati
- regolamentato modalità di erogazione
- introdotto un regime transitorio
3.1 Durata minima
- 16 ore per tutti i datori di lavoro
- 6 ore aggiuntive per chi opera nel settore cantieri
- Totale settore edile: 22 ore.
3.2 Aggiornamento
Aggiornamento quinquennale obbligatorio.
4. Il regime transitorio: scadenza 24 maggio 2027
L’Accordo prevede un periodo di adeguamento di 24 mesi. Tutti i datori di lavoro devono completare la formazione conforme al nuovo Accordo entro il 24 maggio 2027.
Questo significa che:
- L’obbligo strutturato è già in vigore
- Ma il termine ultimo per adeguarsi è maggio 2027
5. Situazione ad oggi (12 febbraio 2026)
Oggi siamo in pieno periodo transitorio. Occorre distinguere tre situazioni:
Caso 1 – Datore di lavoro con formazione già adeguata
Se il datore di lavoro:
- ha frequentato percorsi coerenti con la propria attività
- può dimostrarlo documentalmente
→ È in linea con l’obbligo generale. Dovrà solo adeguarsi formalmente entro maggio 2027 al nuovo standard.
Caso 2 – Datore di lavoro senza alcuna formazione
Se il datore di lavoro:
- non ha mai frequentato alcun corso
- non può dimostrare formazione adeguata
→ È già inadempiente oggi, anche prima del 2027. Il termine 2027 non rappresenta una sanatoria per chi è completamente privo di formazione.
Caso 3 – Datore di lavoro in cantiere
Nel settore cantieri (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008):
- Il DL deve organizzare la sicurezza
- Deve vigilare
- Deve garantire l’idoneità tecnico-professionale
- È soggetto a responsabilità penale diretta
Un datore di lavoro totalmente privo di formazione che opera in cantiere:
⚠ È esposto a contestazione ispettiva
⚠ Aggrava la propria posizione in caso di infortunio
⚠ Può generare rilievi anche nei confronti del committente o affidataria
6. Differenza tra obbligo già vigente e obbligo strutturato
È fondamentale comprendere che:
- L’obbligo di formazione esiste dal 2021
- L’Accordo 2025 ha solo definito durata e contenuti
- Il termine 2027 è un periodo di adeguamento, non una sospensione dell’obbligo
7. Conclusioni operative
Ad oggi (12 febbraio 2026):
✔ Il datore di lavoro deve avere una formazione adeguata
✔ Deve poterla dimostrare documentalmente
✔ Deve programmare il completamento del percorso conforme al nuovo Accordo entro il 24 maggio 2027
❌ Non è conforme operare in cantiere senza alcuna formazione.
Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl
Employer training on health and safety at work is now a fully operational legal obligation that can no longer be postponed. In recent years, the legislator has progressively strengthened this obligation, culminating in the definitive structure introduced by the new State-Regions Agreement of 17 April 2025, published in the Official Gazette on 24 May 2025.

