La Patente a crediti per la sicurezza sul lavoro

La Patente a crediti per la sicurezza sul lavoro

A Licence with credits for safety at work

La Patente a crediti per la sicurezza sul lavoro

Con il decreto legge 19 del 2 marzo 2024 (convertito in legge tramite la L. 29/04/2024 n. 56) è stato introdotto un nuovo sistema di qualificazione chiamato “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento sostituisce integralmente l’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), prevedendo l’obbligo, appunto, di possedere una “patente”.

Da quando è obbligatoria:
La “patente” è obbligatoria a partire dal 01/10/2024, ed è rilasciata in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi (in precedenza, la norma faceva riferimento al solo art. 37 del Dlgs 81/2008, ambito ora esteso a tutte le ipotesi di formazione contenute nel Dlgs 81/2008);
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti). Va notato che mentre il DURC ed il documento unico di regolarità fiscale (DURF) riguardano l’intera impresa, il DVR è elaborato dal “datore di lavoro” ai sensi del DLgs. n.81/08, pertanto, l’impresa con più unità produttive, potrebbe avere più DVR.
  5. possesso del documento unico di regolarità fiscale (cd. DURF, di cui all’art.17-bis del D.lgs 241/1997), nei casi previsti dalla normativa vigente. Ossia qualora siano in essere contratti di appalto di ammontare superiore a 200.000 euro, caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. Ad oggi, infatti, solo questo rappresenta un “caso previsto dalla normativa vigente” nel quale è necessaria l’acquisizione del documento di regolarità fiscale (argomento complesso con rimandi vari alla normativa e che comunque resta problematica dell’impresa e dell’INL).
  6. l’avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti). Anche in questo caso vale l’osservazione di cui sopra sul DVR; per cui si fa presente che nell’impresa, laddove ad esempio vi siano più unità produttive, potrebbe non esservi un unico RSPP.

Il possesso dei requisiti indispensabili per l’ottenimento della patente a crediti può essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). Nelle more del rilascio della Patente a crediti è consentito lo svolgimento delle attività, eccetto il caso in cui venga notificata diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Documento equivalente:
La patente a crediti riguarda anche le imprese stabilite all’estero: in questo caso, viene riconosciuto l’eventuale documento analogo posseduto in base alla legislazione nazionale e (nel caso di Paese non appartenente all’Unione Europea) valido in Italia a condizioni di reciprocità.

A chi si rivolge:
A tutte le imprese o lavoratori autonomi “che operano nei cantieri temporanei o mobili”. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all’allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (si tratta, quindi, ad es., installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, etc.). L’estensione ha, evidentemente, una sua precisa ratio: la realtà del cantiere ha una sua rischiosità (per le lavorazioni svolte, per lo stato dei luoghi, per le interferenze, etc.) che incide egualmente su tutti coloro che partecipano alla esecuzione dell’opera, a prescindere dall’attività esercitata. 

Esclusioni:
Sono esclusi sia le aziende in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La classificazione, di per sé, fa riferimento esclusivamente a livelli di importo dell’appalto ai quali l’operatore economico è abilitato a partecipare (le classifiche III e superiori prevedono importi che partono da 1.033.000 €). Va osservato, tuttavia, che, con riferimento al D.Lgs. 36/2023, a partire dalla classifica III, l’art. 16 dell’allegato II.12 richiama il requisito fissato dall’art. 100, comma 5, lett. c), ossia anche il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

Per quanto riguarda il concetto di “mera fornitura” si reputa di poter richiamare la circolare del Ministero del lavoro 4 del 28 febbraio 2007, secondo la quale sono tali le attività che “non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori”, la lettera circolare del Ministero del lavoro 10 febbraio 2011, n. 3328 e, da ultimo, la nota n. 1753 dell’11 agosto 2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il punteggio:
La Patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per lavorare nei cantieri temporanei o mobili, è necessario avere almeno 15 crediti.

Sotto tale punteggio, è consentito solo di completare le attività oggetto di appalto/subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, ed è prevista sanzione da 6.000 € a 12.000 €.

Perdita di crediti:

  • in caso di accertamento di violazioni della normativa di sicurezza il punteggio viene diminuito da 5 a 10 crediti (a seconda della violazione);
  • in caso di infortunio il punteggio viene diminuito da 10 a 15 crediti (a seconda della gravita; 10 crediti per infortunio superiore a 40gg; 15 crediti per infortunio che causa un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale);
  • in caso di infortunio mortale il punteggio viene diminuito di 20 crediti (e potrebbe causare la sospensione della patente per un massimo di 12 mesi).

La revoca avviene se si forniscono informazioni false. In tal caso, è possibile richiedere una nuova patente dopo 12 mesi.

Recupero/aumento di crediti:
Per recuperare i crediti decurtati, è prevista la partecipazione a corsi di formazione, con ciascun corso che consente il recupero di 5 crediti (fino a massimo 15). Inoltre, la patente viene incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo (fino a massimo 10), a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati oggetto di provvedimenti sanzionatori. Chi ha un Modello Organizzativo di Gestione conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 (MOG30) ha un aumento di 5 crediti.

Sanzioni:
Il mancato possesso della patente a crediti o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi, implica, ai sensi del c. 11 dell’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici per un periodo di sei mesi.
La misura della sanzione è disposto che non possa in nessun caso essere inferiore ad Euro 6.000.
La norma prevede per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti con patente di punteggio inferiore a 15 punti l’applicazione della medesima sanzione.

Obblighi del committente:
L’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, recante “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, con l’inserimento della lettera b-bis al comma 9 dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA). Questo deve essere effettuato anche nel subappalto.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.

Integrando le previsioni relative alle verifiche poste in carico al committente o al responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008), si prevede, infatti, che questi ( b-bis) verifichino “il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA”. Va notato che il controllo è riferito esclusivamente alle “imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi” che operano nell’ambito di un cantiere. Restano, quindi, escluse dal controllo del possesso della patente, le imprese che non possono definirsi esecutrici, ossia quelle che non eseguono i lavori edili o di ingegneria civili elencati nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/08.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 221 del 20 settembre 2024 del DECRETO 18 settembre 2024, n. 132, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente di cui all’articolo 27,  con punteggi di decurtazione (ALLEGATO I-BIS):

Le motivazioni comportanti la riduzione del punteggio risiedono nelle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nelle casistiche riportate nell’Allegato I-bis al D. Leg.vo 81/2008, inserito dall’Allegato 2-bis – c. 19 lett. c-bis) dell’art. 29 del D.L. 19/2024, nello specifico:

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
  2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
  3. Omessi formazione e addestramento 2
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 3
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
  13. Omessa notifica all’organismo di vigilanza prima dell’inizio ei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
  14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28 3
  15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
  16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
  17. Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
  18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
  19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
  20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
  21. Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 1
  22. Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lett. b) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 2
  23. Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lett. c) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 3
  24. Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
  25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5
  26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
  27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una assoluta inabilità permanente al lavoro 15
  28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
  29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10

Conclusioni
Nonostante l’introduzione di questo sistema di patente a crediti sia un passo molto importante sia come deterrenza sia come, finalmente, semplificazione delle procedure di verifica delle imprese in termini di rispetto della sicurezza sul lavoro, la sua efficacia e deterrenza rimane fortemente legata alla volontà dei committenti di verificarne il rispetto ed alla capacità degli enti preposti di eseguire controlli continui e rigorosi. In assenza di un impegno concreto e sostanziale nell’applicazione di tali controlli, la normativa rischia di rimanere solo l’ennesima facciata burocratica, inefficace nel prevenire le violazioni che intende combattere.

Fonti
Bollettino di Legislazione Tecnica
Circolare n°61 02.05.2024 – ANCE L’AQUILA

Ing. Paolo Croce – ZEDPROGETTI srl

Decree-Law No. 19 of 2 March 2024 (converted into law by Law No. 56 of 29/04/2024) introduced a new qualification system called ‘credit licence’ for companies and self-employed workers operating at temporary or mobile construction sites. The measure fully replaces Article 27 of Legislative Decree 81/2008 (Consolidated Safety Act), providing for the obligation to hold a ‘licence’.