Obbligo Formazione del datore di lavoro che utilizza DPI di III categoria

Obbligo Formazione del datore di lavoro che utilizza DPI di III categoria

Training Requirements for Employers Using Category III PPE

Obbligo Formazione del datore di lavoro che utilizza DPI di III categoria

Premessa normativa sulla formazione del datore di lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha introdotto una disciplina organica e aggiornata in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
In tale Accordo rientra anche la previsione di un percorso formativo obbligatorio per il datore di lavoro, distinto da quello previsto per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.
In particolare, l’Accordo prevede per il datore di lavoro un corso di formazione generale della durata minima di 16 ore, finalizzato a fornire le competenze di base in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento agli obblighi giuridici, alla valutazione dei rischi, all’organizzazione della prevenzione aziendale e alla gestione dei rapporti con i soggetti del sistema prevenzionistico.
Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto uno specifico modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore.
La scadenza ultima e tassativa per completare il sopraccitato corso di formazione obbligatorio per i datori di lavoro è il 24 maggio 2027.
Questa è quindi la formazione generale, diversa, invece, è quella specifica per i dpi di III categoria.

Obbligo di utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota
Per quanto riguarda i lavori in quota, il riferimento normativo specifico è l’art. 115 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”.
Tale articolo prevede che, nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
L’art. 115 richiama, tra gli altri, sistemi costituiti da elementi quali:

  • assorbitori di energia;
  • connettori;
  • dispositivi di ancoraggio;
  • cordini;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide;
  • imbracature.

Tali dispositivi, in quanto destinati a proteggere dal rischio di caduta dall’alto e quindi da rischi che possono comportare morte o lesioni gravi e permanenti, rientrano ordinariamente tra i DPI di III categoria.
Ne consegue che il soggetto che esegue lavori in quota mediante l’impiego di sistemi anticaduta individuali deve essere non solo dotato di idonei DPI, ma anche formato e addestrato al loro corretto utilizzo.

Obbligo di formazione e addestramento per i DPI di III categoria
Il riferimento centrale è l’art. 77 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi del datore di lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale.
In particolare, l’art. 77, comma 4, lett. h), prevede che il datore di lavoro assicuri una formazione adeguata e organizzi, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. Il successivo comma 5 stabilisce espressamente che:
“In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.”
Pertanto, per i DPI di III categoria, l’addestramento non costituisce una facoltà o una valutazione rimessa al datore di lavoro, ma un obbligo specifico e necessario.
Nel caso dei lavori in quota, l’utilizzo di imbracature, cordini, dissipatori, dispositivi retrattili, connettori e sistemi di ancoraggio comporta l’impiego di DPI anticaduta di III categoria, per i quali è quindi obbligatorio uno specifico addestramento pratico.

Datore di lavoro che utilizza personalmente DPI di III categoria
Il tema specifico riguarda il caso in cui il datore di lavoro non si limiti a fornire i DPI ai propri lavoratori, ma li utilizzi personalmente nello svolgimento di attività operative, ad esempio accedendo in quota mediante imbracatura e sistema anticaduta.
In tale ipotesi, il datore di lavoro assume anche la posizione sostanziale di soggetto utilizzatore esposto al rischio.
A supporto di tale impostazione può essere richiamato, per analogia sistematica, l’Interpello n. 1/2020 della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro.
L’Interpello, con riferimento alle attrezzature di lavoro, chiarisce che l’art. 69, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 definisce “operatore” non solo il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura, ma anche il datore di lavoro che ne fa uso.
La Commissione afferma quindi che, quando il datore di lavoro utilizza direttamente un’attrezzatura per la quale è prevista una specifica abilitazione, egli deve essere considerato “operatore” e non può farne uso se privo della relativa formazione o abilitazione.
Il principio ricavabile dall’Interpello è che, quando il datore di lavoro opera direttamente, non resta estraneo agli obblighi formativi propri del soggetto utilizzatore. La sua qualifica datoriale non lo esonera dalla necessità di possedere le competenze richieste per l’impiego sicuro di attrezzature, dispositivi o sistemi che comportano rischi specifici.
Applicando tale principio al caso dei DPI di III categoria, deve ritenersi che il datore di lavoro che utilizzi personalmente DPI anticaduta o altri DPI di III categoria debba essere adeguatamente formato e addestrato al loro corretto impiego.

Conclusione
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si ritiene che:

  1. l’art. 115 del D.Lgs. 81/2008 impone, nei lavori in quota, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto quando non siano presenti adeguate misure di protezione collettiva;
  2. i sistemi individuali anticaduta, quali imbracature, cordini, dissipatori, connettori e dispositivi retrattili, rientrano ordinariamente tra i DPI di III categoria;
  3. l’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’addestramento è indispensabile per ogni DPI di III categoria;
  4. il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto un obbligo di formazione generale per il datore di lavoro, ma tale obbligo è distinto e autonomo rispetto all’addestramento specifico già previsto per l’uso dei DPI di III categoria;
  5. l’Interpello n. 1/2020 conferma il principio secondo cui il datore di lavoro che opera direttamente deve essere considerato soggetto utilizzatore/operatore e deve possedere la formazione o abilitazione richiesta per l’uso sicuro di ciò che utilizza.

Pertanto, il datore di lavoro che utilizzi personalmente DPI di III categoria, in particolare nell’ambito di lavori in quota, deve risultare adeguatamente formato e addestrato al loro corretto utilizzo.

Fonti

Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

An employer who personally uses fall protection PPE or other Category III PPE must be properly trained in its correct use.