Obblighi del Committente (o del Responsabile dei Lavori ) ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08

Obblighi del Committente (o del Responsabile dei Lavori ) ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08

Obligations pursuant to Article 90 of Legislative Decree 81/08

Obblighi del Committente (o del Responsabile dei Lavori ) ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08

Nel caso di cantiere temporaneo o mobile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/200, il Committente (o Responsabile dei Lavori [1]) – art. 90 del D.Lgs. 81/08 ha l’obbligo di:

1. Determinare l’entità degli uomini-giorno del cantiere tramite la formula:

2. Verificare quante imprese sono previste per quel cantiere e, nei casi previsti, nominare CSP e CSE.

  1. Nel caso in cui ci siano almeno due imprese [2] con presenza anche non contemporanea sul cantiere ed a prescindere dall’entità del cantiere di cui al punto 1) deve nominare un CSP e un CSE [3], prima dell’affidamento dei lavori. Solo nel caso in cui i lavori previsti non necessitino di un PdC e l’importo dei lavori sia inferiore a €100.000 può nominare solo il CSE, che però svolgerà anche il lavoro di CSP
  2. Nel caso in cui ci sia un’unica impresa ed a prescindere dall’entità del cantiere di cui al punto 1), non deve nominare nessun CSP/CSE

3. Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici

Tramite (ai sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08) acquisizione di:

  1. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato
  2. Documento di Valutazione dei rischi (DVR) o relativa autocertificazione
  3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
  4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui art. 14 del D.Lgs. 81/08

4. Trasmettere all’AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare [4].

  1. Nel caso 2.1.
  2. Nel Caso 2.2. se l’entità del cantiere è > 200 uomini-giorno
  3. Nel caso di cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadano nella categoria di cui al caso 2.1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

5. Trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte [5].

  1. Nel caso 2.1.
  2. Nel caso di cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di nomina di CSP/CSE, ricadano nella categoria di cui al caso 2.1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

6. Comunicare i nominativi del CSP e del CSE alle imprese esecutrici (affidataria e subappaltatori se si conoscono) ed ai lavoratoti autonomi.

  1. Nel caso 2.1.
  2. Nel caso di cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di nomina di CSP/CSE, ricadano nella categoria di cui al caso 2.1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

7. Verificare il possesso della patente a crediti, oppure dell’attestazione SOA in classifica III o superiore, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi cui affida lavori e prima dell’affidamento.

  1. Sempre

Note
[1] Non deve avere un titolo specifico ma deve avere competenza (possibile culpa eligendo del Committente), non può essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
[2] Anche le imprese familiari ossia quelle dove collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo sono considerate imprese.
Il lavoratore autonomo vero ossia quando non ha dipendenti o aiutanti o apprendisti e partecipa da solo all’attività di cantiere non è considerato impresa. E quindi, per assurdo, un cantiere con un’impresa ed uno o più lavoratori autonomi oppure un cantiere con soli lavoratori autonomi rientrerebbero nel caso 2.2. Ovviamente qui sta al buonsenso del Committente / Responsabile dei Lavori nominare lo stesso un CSP/CSE.
[3] CSP e  CSE devono avere i requisiti previsti in art. 98 del D.Lgs. 81/08 e il Committente/Responsabile dei Lavori devono verificare che li posseggano. Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il suo RSPP o il direttore tecnico di cantiere. Gli incarichi di CSP e CSE devono essere affidati ad un singolo professionista (eventualmente lo stesso).
[4] Nel caso di lavori pubblici anche al Prefetto.
[5] Il PSC deve contenere la stima dei costi della sicurezza. Il PSC va trasmesso all’impresa affidataria che provvederà a trasferirlo alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Per sicurezza, se si sanno già i nominativi è opportuno già inviarlo a tutti.

Fonti
Guida per i Coordinatori Sicurezza di cantieri pubblici e privati – XV Edizione – Giulio Lusardi – EPC Editore

Ing. Paolo Croce- ZED PROGETTI srl

Pursuant to Article 90 of Legislative Decree 81/08, there are various obligations regarding workplace safety.